Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/115: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione) · 7 pagine
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7. Commento alle singole disposizioni dell’Ordinanza sulla sicurezza dei reci-
pienti semplici a pressione
Premesse:
Il presente avamprogetto d’ordinanza si basa sul metodo dei rimandi già applicato - e accettato dalle cerchie interessate - in occasione del recepimento della direttiva UE relativa alle macchine nell’Ordinanza sulle macchine. Le novità riguardano, oltre alla struttura dell’ordinanza, le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità e i princìpi per la vigilanza del mercato. Non sono invece interessate le prescrizioni materiali relative ai recipienti semplici a pressione.
La versione di riferimento della direttiva UE sui recipienti semplici a pressione è quella pubblicata sulla GU L 96 del 29.3.2014, pagina 45. Pertanto, in caso di revisione della direttiva UE sui recipienti a pressione, l’ordinanza dovrà essere modificata di conseguenza. In questo modo si garantisce un rimando statico e non dinamico nel diritto svizzero.
Il diritto svizzero non può prescrivere il requisito della marcatura CE, poiché questo simbolo appartiene all’UE. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE, pur non prevedendola nella propria legislazione. Si ha in questo caso una riserva per quanto concerne la marcatura CE (cfr. commento all’art. 3).
Nella versione tedesca della direttiva UE sui recipienti a pressione è stata introdotta la definizione di «wesentliche Sicherheitsanforderungen». Quest’ultima deve essere considerata come un sinonimo della definizione di «grundlegende Sicherheitsanforderungen » contenuta nella precedente Ordinanza sui recipienti a pressione, nella legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) e nell’Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111).
Le disposizioni concernenti gli organismi di valutazione della conformità sono contenute nell’Ordinanza sull’accreditamento e la designazione (OAccD, RS 946.512) e nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Nel diritto svizzero il capitolo relativo alla vigilanza del mercato è coperto dalle disposizioni sulla sorveglianza del mercato della LSPro e dell’OSPro.
Articolo 1
Il capoverso 1 descrive le modalità di immissione sul mercato e di vigilanza del mercato come oggetto della regolamentazione dell’Ordinanza sui recipienti a pressione. Poiché l’ordinanza sui recipienti a pressione ha come scopo la trasposizione della direttiva UE sui recipienti a pressione, in base all’obbligo contenuto nel MRA, questa relazione viene riportata nel presente capoverso. Non si tratta tuttavia di rinviare in modo globale alla direttiva UE sui recipienti a pressione, ma piuttosto di evidenziare che l’Ordinanza sui recipienti a pressione deve essere interpretata nell’ottica della direttiva UE sui recipienti a pressione.
541.2/2013/00275 \ COO.2101.104.4.932842 4/7