Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/115: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione) · 7 pagine
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Con il rimando del capoverso 2 si definisce il campo d’applicazione dell’Ordinanza sui recipienti a pressione affinché corrisponda a quello previsto dalla direttiva UE sui recipienti a pressione.
Il capoverso 3 rimanda alle definizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione, con la precisazione che alcune definizioni, elencate nell’allegato dell’Ordinanza sui recipienti a pressione, hanno un significato diverso. L’allegato all’Ordinanza sui recipienti a pressione riporta una tabella di corrispondenza fra le definizioni UE e le corrispondenti definizioni svizzere.
Con il rimando si riprendono inoltre le definizioni «immissione sul mercato» (prima messa a disposizione sul mercato) e «messa a disposizione sul mercato» (fornitura di un recipiente per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) come previsto dalla direttiva UE sui recipienti a pressione. Così facendo, si deve tenere conto della netta discrepanza che si crea con le definizioni di «immissione in commercio» della LSPro e dell’OSPro. La definizione di «immissione in commercio» contenuta nella LSPro e nell’OSPro è più ampia rispetto alla definizione di «immissione sul mercato» della direttiva UE sui recipienti a pressione poiché comprende sia la «messa a disposizione sul mercato» sia «l’immissione sul mercato» della direttiva UE sui recipienti a pressione. La revisione della LSPro e dell’OSPro consentirà di armonizzare queste definizioni.
Conformemente al capoverso 4, l’Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) trova applicazione in modo sussidiario se l’Ordinanza sui recipienti a pressione e i rimandi alla direttiva UE e ai suoi allegati in essa contenuti non prevedono disposizioni particolari relative ai recipienti semplici a pressione.
Articolo 2
L’articolo 2 definisce le premesse per l’immissione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
Quest’obiettivo viene raggiunto in prima battuta riprendendo nella lettera a le istruzioni generali dell’articolo 3 capoverso 1 della LSPro. I beni giuridici da tutelare sono definiti in maniera ampia poiché, basandosi sugli articoli 35 e 37 e sulla considerazione 6 della direttiva UE sui recipienti a pressione, sono indicati le persone, gli animali domestici e i beni. Anche se non si ha un rimando diretto a queste prescrizioni, esse riportano il senso della direttiva UE sui recipienti a pressione e sono da considerare data l’esplicita menzione che se ne fa all’articolo 2 lettera a. In seconda battuta, la lettera b rimanda alle relative disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione.
Articolo 3
Quest’articolo disciplina la procedura per la valutazione della conformità, la riserva relativa alla marcatura CE, gli organismi di valutazione della conformità per i recipienti semplici a pressione e le autorità designatrici. Per i relativi principi riguardanti la procedura di valutazione della conformità il capoverso 1 rimanda alle corrispondenti norme della direttiva UE sui recipienti a pressione.
Il capoverso 2 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. Molti articoli della direttiva UE sui recipienti a pressione contengono disposizioni relative alla marcatura CE. L’apposizionedi questo simbolo europeo consente al fabbricante di certificare, sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di legge europei utili per garantire la protezione della salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. Essendo
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