Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/115: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione) · 7 pagine
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un simbolo europeo la legislazione svizzera non può richiederne l’apposizione, ma ne ammette l’uso se apposto in conformità a quanto previsto dal diritto UE.
L’articolo 16 della direttiva UE sui recipienti a pressione contiene prescrizioni e condizioni per l’impiego della marcatura CE e di altre indicazioni. L’articolo 3 capoverso 2 dell’Ordinanza sui recipienti a pressione rimanda all’articolo 16 commi 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione, anche se dal titolo potrebbe sembrare che si riferisca solamente alla marcatura CE. Il rimando è giustificato dal fatto che le disposizioni relative al numero di identificazione dell’organismo notificato (anch’esse disciplinate dall’articolo 16) sono utilizzabili anche in Svizzera.
Il capoverso 3 stabilisce i requisiti relativi agli organismi di valutazione di conformità.
Nel capoverso 4, per motivi di leggibilità, si rimanda agli articoli dell’OAccD che definiscono le condizioni e la procedura per la designazione di un organismo di valutazione della conformità come organismo designato e i requisiti per le autorità di designazione.
Articolo 4
Ora gli obblighi degli attori economici sono disciplinati in maniera dettagliata. Allo scopo si rimanda agli articoli della direttiva UE sui recipienti a pressione che stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e che definiscono i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori e quali obblighi devono contribuire all’identificazione degli operatori economici.
Articolo 5
Questo articolo rimanda all’articolo 6 della LSPro, nel quale si descrive la presunzione di conformità alle norme. Se per la realizzazione di un prodotto il fabbricante applica una norma secondo l’articolo 6 LSPro, egli ha solo l’obbligo di dimostrare l’applicazione della norma. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma. Ne consegue che in occasione di un controllo, è l’autorità di vigilanza del mercato ad avere l’onere di produrre una controprova. L’articolo 5, inoltre, stabilisce esplicitamente che la SECO è responsabile della pubblicazione delle relative norme.
Articolo 6
Gli articoli 34 e seguenti della direttiva UE sui recipienti a pressione stabiliscono i criteri per il controllo dei recipienti semplici a pressione da parte degli Stati membri dell’UE. Grazie agli articoli 20-28 OSPro la Svizzera dispone già di un efficace sistema di vigilanza dei mercati nell’ambito della sicurezza dei prodotti. Per questo motivo si rimanda ora solamente agli articoli della OSPro concernenti la vigilanza del mercato.
Articolo 7
A seguito dell’entrata in vigore della nuova Ordinanza sui recipienti a pressione viene abrogata l’ordinanza precedente.
L’entrata in vigore dell’Ordinanza sui recipienti a pressione determina alcune modifiche nella legislazione attuale. Tali modifiche sono illustrate nel capoverso 2.
Articolo 8
Analogamente a quanto fatto dalla direttiva UE sui recipienti a pressione, si precisa che i recipienti a pressione semplici che sono stati immessi sul mercato fino al giorno prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono conformi a quanto prescritto dall’ordinanza di diritto anteriore possono essere messi in servizio anche
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