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Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 6 pagine
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Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
(Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)
del …
Il Consiglio federale svizzero
visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
e l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE);
e della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato di attrezzature a pressione e degli insiemi ai sensi della direttiva 2014/68/UE5 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione), nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti.
2 Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. In luogo del diritto europeo, a cui l’articolo 1 comma 2 lettere c-g della direttiva UE sulle attrezzature a pressione rimanda, valgono i testi legislativi svizzeri conformemente al numero 2 dell’allegato.
3 Valgono le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. In luogo delle definizioni citate nell’articolo 2 numeri 24–26 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione valgono le corrispondenti definizioni della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Vale inoltre la concordanza terminologica riportata in allegato al numero 1.
4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, per le attrezzature a pressione e per gli insiemi valgono le disposizioni dell’Ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato
Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato soltanto se:
a. non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone, di animali domestici e la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati secondo destinazione e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
b. soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e negli allegati I e II della direttiva UE sulle attrezzature a pressione7.
Art. 3 Classificazione delle attrezzature a pressione, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di
designazione
1 La classificazione delle attrezzature a pressione è disciplinata dall’articolo 13 e dall’allegato II, a cui si rimanda in questa disposizione, della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. In luogo del diritto UE, a cui l’articolo 13 comma 1 lettera a della direttiva UE sulle attrezzature a pressione rimanda, valgono le norme svizzere conformemente al numero 2 dell’allegato.
2 Per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi valgono i principi e le procedure di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 e agli allegati I, III e IV della direttiva UE sulle attrezzature a pressione8.
3 Non vale l’obbligo di apporre la marcatura CE. Se la marcatura CE è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, può essere mantenuta. Per l’apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l’articolo 19 commi 4 e 5 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
a. essere accreditati ai sensi dell’Ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
5Le prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori sono disciplinate dagli articoli 16 e 25 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
RU ..........
1 RS 930.11
2 RS 832.20
3 RS 734.0
4 RS 946.51
5Direttiva 2014/68/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), versione della GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
6RS 930.111
7Cfr. nota art. 1 cpv. 1.
8Cfr. nota art. 1 cpv. 1.
9 RS 946.512
2014–......