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Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 6 pagine

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6 Il capitolo 3 (art.24-34c) dell’OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e le esigenze applicabili alle autorità di designazione.

Art. 4 Disposizioni sugli attori economici

1 Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione10:

a. fabbricanti: articolo 6;

b. rappresentanti autorizzati: articolo 7;

c. importatori: articolo 8;

d. distributori: articolo 9.

2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è disciplinata dall’articolo 10 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall’articolo 11 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

L’articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell’economia è competente.

Art. 6 Vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato relativa alle attrezzature a pressione e agli insiemi è disciplinata dagli articoli 20–28 dell’OSPro.

Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 L’Ordinanza del 20 novembre 200211 sulle attrezzature a pressione è abrogata.

2 Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

…

Art. 8 Disposizioni transitorie

1 Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016.

2 Le decisioni e gli attestati degli organismi di valutazione della conformità redatti ed emessi ai sensi del diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

1La presente ordinanza entra in vigore il 19 luglio 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 Cfr nota art. 1 cpv. 1.

11 RU 2003 38, 2010 2583