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Consultazione 2014/116: Modifica dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) · 6 pagine
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6 Il capitolo 3 (art.24-34c) dell’OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e le esigenze applicabili alle autorità di designazione.
Art. 4 Disposizioni sugli attori economici
1 Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione10:
a. fabbricanti: articolo 6;
b. rappresentanti autorizzati: articolo 7;
c. importatori: articolo 8;
d. distributori: articolo 9.
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è disciplinata dall’articolo 10 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall’articolo 11 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche
L’articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell’economia è competente.
Art. 6 Vigilanza del mercato
La vigilanza del mercato relativa alle attrezzature a pressione e agli insiemi è disciplinata dagli articoli 20–28 dell’OSPro.
Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’Ordinanza del 20 novembre 200211 sulle attrezzature a pressione è abrogata.
2 Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…
Art. 8 Disposizioni transitorie
1 Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016.
2 Le decisioni e gli attestati degli organismi di valutazione della conformità redatti ed emessi ai sensi del diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.
Art. 9 Entrata in vigore
1La presente ordinanza entra in vigore il 19 luglio 2016.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
10 Cfr nota art. 1 cpv. 1.
11 RU 2003 38, 2010 2583