Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

2.3 Rapporto tra le dotazioni dei fondi perequativi

2.3.1 Dotazioni nel 2008 come conseguenza della neutralità di bilancio nel passaggio alla NPC

Dall’inizio del progetto la Confederazione e i Cantoni erano concordi nel sostenere che il passaggio alla NPC al 1° gennaio 2008 poteva riuscire solo in caso di neutralità di bilancio ai due livelli statali.1 Con il principio della neutralità di bilancio, infine approvato anche dal Parlamento, erano date le premesse per la dotazione del nuovo sistema di perequazione da parte della Confederazione:

Figura 2.10 Figura 2.10 Neutralità di bilancio nel passaggio alla NPCNeutralità di bilancio nel passaggio alla NPC

Aggravio dei Cantoni Sgravio dei Cantoni = (= sgravio Confederazione) (= aggravio Confederazione)

Saldo della dissociazione e soppressione dei supplementi Contributo della Confederazione al in funzione della capacità finanziaria sistema di compensazione = (395 mio.) = Perequazione verticale delle risorse + perequazione Riduzione della quota cantonale all’imposta federale dell’aggravio geotopografico diretta (da 30% a 17% del gettito) e dell'aggravio sociodemografico

(2086 mio.) (complessivamente 2481 mio.)

Come mostra la figura 2.10, entro il 2008, anno dell’entrata in vigore della NPC, la Confederazione doveva «compensare» a favore dei Cantoni il saldo della dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi in funzione della capacità finanziaria sui contributi federali nonché la riduzione dell’aliquota cantonale sull’imposta federale diretta dal 30 al 17 per cento, che corrispondeva a complessivamente 2481 milioni. La Confederazione ha investito l’importo totale nel nuovo sistema di perequazione, il che ha permesso da un lato di aumentare in misura considerevole la perequazione finanziaria2 e dall’altro di effettuare una perequazione

1 Con il passaggio alla NPC il principio della neutralità di bilancio è stato rigorosamente osservato. Costituiva un’ec-

cezione la compensazione dei cosiddetti casi di rigore, grazie alla quale la NPC non penalizzava più alcun Cantone finanziariamente debole rispetto al vecchio regime. Nell’anno d’introduzione della NPC la compensazione dei casi di rigore ammontava a 366 milioni, di cui due terzi finanziati dalla Confederazione e un terzo dai Cantoni. Nel 2008 la partecipazione della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore corrispondeva dunque a 244 milioni. Dal momento che la compensazione dei casi di rigore, conformemente al suo scopo, è destinata solo ai Cantoni, nel risultato finale la neutralità di bilancio non è stata raggiunta per 244 milioni, pari al 10 per cento circa dell’importo «ordinario» di compensazione di 2481 milioni a sfavore della Confederazione. La Confederazione aveva definito questo importo come prezzo da pagare per il passaggio a un sistema di trasferimento più effettivo tra Confedera- zione e Cantoni.

2 Nel 2007, anno che ha preceduto l’entrata in vigore della NPC, la somma dei versamenti di compensazione am-

montava a 2,9 miliardi; con l’introduzione della NPC è aumentata a circa 3,7 milioni, senza considerare la compen- sazione dei casi di rigore. I 2,9 miliardi del 2007 corrispondevano ai cosiddetti trasferimenti dipendenti dalla capaci- tà finanziaria tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni, ossia alla somma

– dei supplementi (verticali) in funzione della capacità finanziaria ai contributi della Confederazione, ai rimborsi della

Confederazione e agli assegni familiari per l’agricoltura;

– degli elementi (orizzontali) in funzione della capacità finanziaria delle partecipazioni dei Cantoni alle entrate della

Confederazione (imposta federale diretta, imposta preventiva, imposta sugli oli minerali), alle quote degli utili della Banca nazionale e dei contributi dei Cantoni all’AVS, all’AI e all’assicurazione contro la disoccupazione;

– degli elementi (verticali e orizzontali) in funzione della capacità finanziaria nelle riduzioni dei premi

dell’assicurazione malattie.