Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
4.2 Garanzia della qualità
La garanzia della qualità è effettuata da diversi attori nell’ambito del processo di elaborazione dei dati. Essa ha inizio presso i fornitori dei dati, ossia i Cantoni, e prevede diverse tappe che sono descritte di seguito.
Tabella 4.02 Uffici responsabili della garanzia della qualità
Tabella 4.02 Uffici responsabili della garanzia della qualità
Perequazione delle risorse Compensazione degli oneri
Fornitori dei dati Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
Controllo da parte del CDF secondo l'art. 6 lett. j
della legge sul Controllo delle finanze (LCF)
Analisi dei dati AFC, UST,
controllo da parte del CDF secondo l'art. 6 lett. j controllo da parte del CDF secondo l'art. 6 LCF, lett. j LCF,
accompagnamento del gruppo di studio per la accompagnamento del gruppo di studio per garanzia della qualità la garanzia della qualità
Calcolo degli indici e AFF, AFF,
versamenti di compensazione controllo da parte del CDF controllo da parte del CDF
4.2.1 Controllo della qualità
Gruppo di studio per la garanzia della qualità
Per il controllo della qualità nel contesto della perequazione delle risorse e della compensazio- ne degli oneri è stato istituito dal DFF un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Esso è coadiuvato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nell’ambito del suo statuto di osservatore, il CDF met- te a disposizione del gruppo di studio la sua consulenza e può presentare raccomandazioni e proposte.
L’AFC tiene costantemente aggiornato il gruppo di studio sui dati riguardanti la perequazione delle risorse, mentre l’UST e l’AFF lo aggiornano riguardo alla compensazione degli oneri. Il gruppo di studio si riunisce nei mesi da aprile ad agosto. Esso valuta la situazione dei dati e discute d’intesa con il CDF le misure da adottare.
In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale di risorse, l’AFC e l’AFF in collaborazione con il gruppo di studio adottano le seguenti misure:
– in caso di dati errati che influenzano il potenziale di risorse, i Cantoni forniscono i dati cor- retti a posteriori;
– se i dati sono di qualità insufficiente, ma ulteriormente sfruttabili, l’AFC li corregge ade- guatamente;