Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

– in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili, l’AFF stima il potenziale di risorse

sulla base di metodi di calcolo standardizzati. Questi metodi di calcolo sono formulati in modo tale da impedire che i Cantoni che non presentano dati oppure presentano dati insufficienti possano essere favoriti rispetto ai Cantoni che hanno presentato i loro dati correttamente. Tali metodi sono stabiliti all’articolo 42 OPFC.

I risultati della verifica della qualità dei dati e le misure eventualmente adottate sono comu- nicati ai Cantoni interessati. Il Cantone in questione ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e stime effettuate. In questo modo si garantisce che l’intero processo sia documentato senza lacune.

Nell’ambito delle sue sedute, il gruppo di studio discute anche problemi e questioni emersi durante la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Si tratta in particolare di casi che non sono disciplinati nelle direttive oppure lo sono ma in maniera poco precisa. Spesso c’è un conflit- to di obiettivi tra l’esattezza dei dati e l’efficienza di esecuzione del rilevamento dei dati. Il potenziale di risorse deve rispecchiare in modo possibilmente corretto la capacità economica di ogni Cantone, senza che il rilevamento dei dati da parte dei Cantoni determini un onere sproporzionato. Per talune decisioni il gruppo di studio ha pertanto volutamente preso in considerazione una certa imprecisione dei dati in modo da ottenere una soluzione valida e pragmatica. Per motivi legati alla trasparenza, le relative decisioni sono indicate nell’allega- to 9. Al riguardo si distingue tra casi che

– volutamente non sono presi in considerazione;

– sono presi in considerazione nonostante una certa imprecisione;

– sono presi in considerazione nell’ottica del sistema.

Verifiche e controlli di plausibilità

Nell’ambito dell’elaborazione della statistica relativa all’imposta federale diretta (IFD) si ese- guono diverse verifiche e controlli di plausibilità dei dati notificati dai Cantoni. Le verifiche sono suddivise in diverse categorie.

Il controllo dei dati e della loro plausibilità è effettuato dai seguenti organi:

– Cantoni;

– Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);

– Amministrazione federale delle finanze (AFF);

– Controllo federale delle finanze (CDF).

Il controllo dei dati e della loro plausibilità comincia all’inizio del processo, vale a dire presso i Cantoni. A questi si chiede di esaminare i dati prima di inoltrarli all’AFC. La persona respon- sabile per il Cantone, indicata sul modulo di notifica o sul bollettino di fornitura, conferma formalmente l’avvenuto controllo dei dati inviati. Dopo essere pervenuti all’AFC, i dati sono esaminati in modo dettagliato. L’AFC comunica i risultati dei controlli e della plausibilità alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni e, se necessario, corregge i dati. Dopo l’elabora- zione, il Cantone riceve un attestato in cui si conferma formalmente la correttezza dei risultati (dopo eventuali correzioni da parte dell’AFC). Dopo aver elaborato i dati di tutti i Cantoni, l’AFC e l’AFF eseguono diversi controlli di plausibilità che riguardano i singoli Cantoni in rela- zione alla situazione complessiva in Svizzera.