Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Il confronto con l’anno precedente costituisce il più importante controllo di plausibilità per i redditi delle persone tassate alla fonte, le sostanze delle persone fisiche e i riparti fiscali dell’imposta federale diretta.
Dopo l’elaborazione dei dati vengono effettuati ulteriori controlli di plausibilità. Al termine di tutte le forniture di dati ogni Cantone è confrontato con i dati svizzeri complessivi.
Garanzia della qualità presso l’AFF
L’AFF verifica se i dati che confluiscono nel processo di calcolo corrispondono ai dati forniti separatamente dall’AFC e dall’UST. Controlla inoltre le differenze rispetto all’anno precedente e, se necessario, ne discute con il fornitore dei dati. Già in occasione del processo di calcolo, ma in particolare al termine del calcolo, l’AFF effettua numerosi controlli. Determinati controlli si riferiscono a confronti con l’anno precedente, mentre altri alla correttezza logica dei dati. Se i risultati non sono attendibili, l’AFC si mette in contatto con il fornitore dei dati. Da alcuni anni per effettuare il calcolo l’AFF impiega una soluzione informatica che è stata migliorata costantemente. In tal modo è possibile documentare e ridurre al minimo gli interventi ma- nuali nel processo di calcolo. Questo determina un sensibile miglioramento della qualità, della sicurezza e della trasparenza. Tra l’altro, anche la perequazione finanziaria è stata integrata nel sistema di controllo interno (SCI).
Il rapporto destinato ai Cantoni per l’indagine conoscitiva sulle cifre contiene tabelle detta- gliate che consentono a questi ultimi di analizzare le variazioni rispetto agli altri Cantoni e rispetto all’anno precedente. Nel rapporto sono esaminate le differenze significative.
Attività di controllo del CDF
Le attività annuali di controllo del CDF si basano sull’articolo 6 lettera j della legge del 28 giu- gno 19671 sul controllo federale delle finanze e comprendono i seguenti punti:
– annualmente vengono controllati direttamente sul posto da cinque a sette Cantoni. Le
verifiche si prefiggono di confermare il rilevamento regolare dei dati per quanto riguarda la loro completezza, precisione e tracciabilità al fine di confermare il calcolo del potenziale di risorse e di individuare eventuali mancanze;
– gli Uffici federali responsabili per l’elaborazione dei dati (AFC e UST) sono soggetti annual-
mente a controlli direttamente sul posto. Si tratta in particolare di verificare la qualità dei dati forniti nonché l’intera catena di elaborazione per quanto riguarda la tracciabilità e la completezza;
– è sottoposta a controllo anche l’AFF, che è responsabile del calcolo degli indici della pe-
requazione delle risorse e della compensazione degli oneri e pertanto dei risultanti versa- menti di compensazione per l’anno successivo (anno di riferimento). Viene esaminata in particolare l’intera procedura di calcolo per quanto riguarda la tracciabilità e la completez- za;
– il CDF allestisce e pubblica ogni anno il suo rapporto di revisione e lo trasmette alla Dele-
gazione federale delle finanze. Oltre ai risultati delle attività di revisione espletate, il rap- porto contiene raccomandazioni in merito alle quali gli Uffici competenti sono chiamati a prendere posizione.