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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d’importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti all'articolo 26.

1bis Nella determinazione del quantitativo di cui al capoverso 1, per lombi si intendono:

a. i lombi interi, non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto; oppure

b. i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, dichiarati in ugual numero e contemporaneamente per l’imposizione doganale.

1ter I tagli di cui al capoverso 1bis lettera b in sovrannumero e sminuzzati non sono considerati lombi.

Art. 19 Termine di pagamento

1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 20084 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data di rilascio della decisione.

2 Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di rilascio della decisione.

Art. 20

Abrogato

Art. 26 cpv. 1 lett. abis

1 L’UFAG delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private:

abisil controllo della determinazione del peso di macellazione;

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 L’articolo 5a entra in vigore il …

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 632.421.0