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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmas)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova è modificata come segue:
Art. 2 Effettivi massimi
1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:
a. per animali della specie suina:
1. 250 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione,
2. 500 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti,
3. 1500 suinetti svezzati fino a 35 kg,
4. 2000 suinetti svezzati fino a 35 kg, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini,
5. 1500 rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi,
6. 1500 suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi;
b. per pollame da reddito:
1. 18 000 galline ovaiole di oltre 18 settimane,
2. 27 000 polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso,
3. 24 000 polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso,
4. 21 000 polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso,
5. 18 000 polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso,
1 RS 916.344
2015–......