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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmas)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova è modificata come segue:

Art. 2 Effettivi massimi

1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:

a. per animali della specie suina:

1. 250 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione,

2. 500 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti,

3. 1500 suinetti svezzati fino a 35 kg,

4. 2000 suinetti svezzati fino a 35 kg, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini,

5. 1500 rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi,

6. 1500 suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi;

b. per pollame da reddito:

1. 18 000 galline ovaiole di oltre 18 settimane,

2. 27 000 polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso,

3. 24 000 polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso,

4. 21 000 polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso,

5. 18 000 polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso,

1 RS 916.344

2015–......