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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. a
2 Essa si applica per l'esecuzione:
a. della legislazione sulle epizoozie per:
- gli animali addomesticati della specie bovina, compresi i bufali e i bisonti, gli animali addomesticati delle specie ovina, caprina e suina nonché il pollame domestico, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie,
- gli equidi;
Art. 2 lett. k
Le seguenti espressioni significano:
k. effettivo di animali: animali che si trovano in un’azienda detentrice di animali.
Art. 4 cpv. 1 lett. a
1 I Cantoni notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni:
a. numero cantonale d'identificazione delle aziende detentrici di animali ad unghia fessa secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFE2 e delle aziende detentrici di equidi o pollame domestico secondo l'articolo 18a capoverso 4 OFE;
Art. 12 cpv. 2 e 2bis
Abrogati
RS ..........
1 RS 916.404.1
2 RS 916.401
2015–......1