Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 7 pagine

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della formazione professionale. SO auspica che le possibilità e le restrizioni siano esposte in maniera più chiara, soprattutto nelle sezioni da 2 a 4 del secondo capitolo. Fondazione ch dubita che sia il momento opportuno per una revisione totale. Alla luce di questi fatti, Consiglio dei PF propone di utilizzare in maniera coerente il temine «öffentliche und private Organisationen oder Institutionen mit Sitz in der Schweiz» (istituzioni od organizzazioni pubbliche o private con sede in Svizzera»).

L’UDC respinge l’ordinanza nella forma proposta. Anziché gonfiare la burocrazia internazionale, creare nuove competenze e stanziare nuovi crediti, andrebbe sfruttata in maniera più ragionevole ed efficiente la rete già esistente.

4 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto

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Articolo 2 Principio

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Articolo 3 Condizioni per l’assegnazione di contributi

FR, SO, Fondazione ch e l’UDC propongono di definire meglio gli aspetti terminologici, ad esempio introducendo i vari ruoli (richiedente, partner, partecipante, singoli soggetti) all’articolo 1. Secondo FR, inoltre, le prestazioni proprie da parte del richiedente sono in contraddizione con l’articolo 4 capoverso 2, a meno che quest’ultimo non stabilisca che i contributi costituiscono soltanto un finanziamento parziale. Per questi motivi SO propone di riformulare l’articolo 3 nel modo seguente:

I contributi a sostegno di progetti di mobilità e cooperazione possono essere assegnati se questi progetti:

a. si svolgono sulla base di accordi conclusi tra le istituzioni od organizzazioni partecipanti;

b. presuppongono una prestazione propria del richiedente svizzero;

c. non sono finanziati con fondi dell’UE; e

d. prevedono attività con Paesi associati o attività extrascolastiche dei Paesi partner limitrofi dell’UE.

(il capoverso 2 va stralciato).

Articolo 4 Contributi a progetti di mobilità

FR propone di indennizzare le università partner europee per gli oneri organizzativi legati alla mobilità «in entrata». FR, swissuniversities e Consiglio dei PF raccomandano inoltre di partecipare allo strumento europeo di preparazione linguistica alla mobilità (supporto linguistico online o strumenti simili). Secondo FR, occorre anche valutare l’interesse delle scuole universitarie svizzere nei confronti di una mobilità studentesca di breve durata.

SZ ritiene che la mobilità sarà promossa nelle due direzioni. Secondo il PLR, la reciprocità – benché elemento essenziale – non dovrebbe rappresentare un criterio restrittivo, non da ultimo perché la mobilità in entrata è già viziata da incentivi negativi quali il franco forte e lo statuto di Paese terzo della Svizzera. Per Fondazione ch, invece, la reciprocità andrebbe definita in maniera più precisa. Per SO e l’UDC il concetto di reciprocità è una spina nel fianco perché costringerebbe la Svizzera, almeno in ambito universitario, a garantire la mobilità nei due sensi.

Fondazione ch deplora che il rapporto esplicativo non specifichi se la promozione comprende tutte le tipologie di contributo, comprese le indennità per spese di viaggio e altre spese per esigenze particolari.