Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Compendio
La Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosid-
detta Convenzione di Istanbul, qui di seguito Convenzione) è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Costituisce il primo strumento vincolante a livello europeo che protegge le donne e le ragazze da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. La Svizzera adempie i requisiti della Convenzione.
Situazione iniziale
L’obiettivo della Convenzione è prevenire, combattere e perseguire qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Mira inoltre a contribuire a eliminare la discriminazione delle donne e a promuovere l’uguaglianza tra i sessi, focalizzando gli sforzi sui diritti, la protezione e il sostegno delle vittime.
Contenuto dell’avamprogetto
Da un lato la Convenzione comprende disposizioni penali materiali, per cui gli Stati contraenti devono perseguire la violenza psichica, fisica e sessuale, lo stalking, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili nonché gli aborti e le sterilizzazioni forzati. Determinati reati vanno perseguiti anche se sono compiuti in un altro Paese in cui non sono punibili. Dall’altro, le Parti sono tenute a prevedere misure preventive quali programmi di sensibilizzazione, offerte di formazione e perfezionamento professionali nonché programmi d’intervento e trattamento per gli autori di tali reati. Al di là di ciò, le vittime devono essere protette e sostenute, per esempio mettendo a disposizione sufficienti rifugi e un servizio di consulenza telefonica nazionale. La Convenzione comprende inoltre disposizioni concernenti la procedura penale. Le Parti devono pure prevedere divieti di avere contatti e di avvicinamento per gli autori dei reati nonché termini di prescrizione sufficientemente lunghi. Nell’ambito dell’asilo e della migrazione, la Convenzione prevede tra l’altro che le vittime di violenza possano ottenere titoli di soggiorno autonomi. Prescrive infine una cooperazione internazionale rapida ed efficace in materia penale. Un gruppo di esperti indipendente è incaricato di vigilare sull’attuazione della Convenzione da parte degli Stati contraenti.
Nel complesso, il diritto svizzero adempie i requisiti della Convenzione. Nell’ambito delle competenze cantonali, per contro, vanno ancora approfondite alcune questioni riguardanti, ad esempio, la disponibilità di rifugi in numero sufficiente per le vittime e l’eventuale ampliamento dell’attuale offerta di servizi di consulenza telefonica. Tali questioni non mettono però in discussione l’adesione alla Convenzione.
Il conseguimento degli obiettivi della Convenzione – ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questo importante ambito giuridico, prevenire e perseguire la violenza contro le donne e la violenza domestica secondo standard comuni a tutti gli Stati europei, nonché intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le Parti – è anche nell’interesse della Svizzera.