Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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5.2 Forma dell’atto
Sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale, oppure comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. (art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.). La presente Convenzione è di durata indeterminata, può essere denunciata in ogni momento e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente trattato internazionale non richiede l’emanazione di nuove disposizioni federali, ma comprende comunque disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Il decreto federale che approva la Convenzione sottostà pertanto al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.