Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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Punti essenziali della Convenzione

1. Compendio

1.1 Situazione iniziale e genesi

La violenza contro le donne, al contempo causa ed effetto della disparità di trattamento tra donna e uomo, costituisce una grave violazione dei diritti umani. Questa forma di violenza è assai diffusa a livello mondiale quindi anche negli Stati membri del Consiglio d’Europa. Quest’ultimo, condannando e combattendone da anni ogni forma1, svolge un ruolo di precursore nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 20052 sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 20073 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali vietano la tratta di esseri umani nonché lo sfruttamento e l’abuso sessuali di minori. Altre forme di violenza sono contemplate unicamente dalla raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza4. Per questo motivo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha istituito un comitato di esperti incaricandolo di elaborare uno strumento completo per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, nonché per perseguirne gli autori. Tra aprile 2009 e dicembre 2010 il comitato ha redatto la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), aperta alla firma l’11 maggio 2011 nella città turca. Firmata dalla Svizzera l’11 settembre 2013, è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Finora è stata ratificata da 15 Stati.

1.2 Il contenuto della Convenzione in sintesi

La Convenzione costituisce il primo strumento vincolante a livello europeo teso a proteggere globalmente le donne e le ragazze da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. I principi dell’uguaglianza tra donna e uomo e il divieto di discriminazione vi sono sanciti esplicitamente (art. 1-4). Sono contemplate tutte le forme di violenza contro le donne: violenza psicologica (art. 33), fisica (art. 35) e sessuale (art. 39), nonché atti persecutori (stalking) (art. 34), matrimonio forzato (art. 37), mutilazioni genitali femminili (art. 38), aborto e sterilizzazione forzati (art. 39). In singoli casi sono ammesse anche sanzioni non penali al posto di quelle penali (art. 78 cpv. 3 per i comportamenti di cui agli art. 33 e 34). La Convenzione comprende inoltre disposizioni sulla prevenzione (p. es. sensibilizzazione sul tema, art. 13; formazione e perfezionamento delle figure professionali, art. 15; programmi di trattamento rivolti agli autori, art. 16), sulla protezione e il sostegno delle vittime

1 Cfr. l’elenco delle risoluzioni e raccomandazioni (2000-2012) all’allegato III del «Manuale per i parlamentari (2012)» (http://assembly.coe.int/Communication/Campaign/DomesticViolence/HandbookParliame ntarians_IT.pdf) nonché la risoluzione 1663 (2013) e la raccomandazione 2030 (2013) sulla violenza contro le donne in Europa.

2 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° apr. 2013, RS 0.311.543.

3 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° apr. 2013, RS 0.311.40.

4 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915