Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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(numero sufficiente di rifugi per le vittime, art. 23; una rete nazionale di linee telefoniche di sostegno, art. 24), sul perseguimento penale e sulle misure di protezione (divieti di accesso al domicilio della vittima e di avvicinamento per gli autori, art. 53; termini di prescrizione sufficientemente lunghi, art. 59), nonché sulla cooperazione internazionale (art. 62-65). È pure previsto un gruppo di esperti indipendente incaricato di vigilare sull’attuazione della Convenzione (GREVIO, art. 66-70). Sono ammesse riserve soltanto a determinati articoli (art. 78). Gli Stati contraenti sono incoraggiati ad applicare le disposizioni della Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, quindi anche agli uomini e ai fanciulli (art. 2 par. 2).

1.3 Valutazione

La Convenzione si contraddistingue per il suo approccio unitario e globale nella prevenzione e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Lo scopo principale è proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. Il conseguimento degli obiettivi della Convenzione – ossia armonizzare le legislazioni nazionali e internazionali su questa importante materia giuridica, perseguire questo genere di reati adottando standard comuni a livello europeo, nonché intensificare e semplificare la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le Parti – è anche nell’interesse della Svizzera.

1.4 Rapporto con l’Unione europea

L’attuazione della Convenzione non crea problemi di compatibilità tra diritto svizzero e comunitario. Il 5 giugno 2014 il Consiglio dell’UE ha adottato conclusioni in cui invita gli Stati parte a firmare, ratificare e attuare la Convenzione5. Diversi Stati dell’UE lo stanno facendo e altri lo hanno già fatto.

2 Commento ai singoli articoli della Convenzione

2.1 Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

2.1.1 Art. 1 Obiettivi della Convenzione

Secondo il paragrafo 1, la Convenzione mira a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica (lett. a); contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi (lett. b); proteggere e assistere tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica (lett. c); promuovere la cooperazione internazionale in materia (lett. d); sostenere la collaborazione di organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge (lett. e). Secondo il paragrafo 2, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo allo scopo di garantire un’efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti.

2.1.2 Art. 2 Campo di applicazione della Convenzione

La Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato (par. 1). Le Parti

5 « Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines », CL14-097EN (non disponibile in italiano).