Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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stica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della Convenzione (art. 66 cpv. 4 lett. a). Il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato e i membri devono rappresentare i principali sistemi giuridici, da un lato, e gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica, dall’altro (art. 66 par. 4 lett. b, c e d). Essi non rappresentano gli Stati che li hanno eletti ma devono partecipare al GREVIO a titolo individuale ed essere indipendenti e imparziali nell’esercizio delle loro funzioni (art. 66 par. 4 lett. e). Il Comitato delle parti, composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione (art. 67 par. 1), è incaricato principalmente di eleggere i membri del GREVIO. Garantisce la partecipazione equa di tutte le Parti alla procedura di controllo e rafforza al contempo la cooperazione tra le Parti nonché tra queste ultime e il GREVIO.
La procedura di controllo diretta dal GREVIO inizia con la presentazione da parte delle Parti di un primo rapporto sulle misure destinate ad attuare la Convenzione (art. 68 par. 1). Al fine di agevolare i lavori di monitoraggio delle Parti, la successiva procedura di valutazione non si baserà più sull’intera Convenzione, ma sarà suddivisa in cicli e si concentrerà su disposizioni specifiche selezionate dal GREVIO e valutate sulla base di questionari tematici (art. 68 par. 3). In collaborazione con le autorità nazionali, il GREVIO può inoltre organizzare delle visite nei Paesi interessati se le informazioni ricevute sono insufficienti (art. 68 par. 9). Sulla base delle informazioni ricevute, comprese quelle delle ONG, della società civile, delle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani e di altri organi del Consiglio d’Europa come il Commissario dei diritti dell’uomo, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure prese dalla Parte interessata (art. 68 par. 5, 8 e 11). Le conclusioni del GREVIO risultano da un dialogo con le Parti e sono pubblicate insieme al rapporto. Al fine di dare al dialogo un peso politico, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto, delle raccomandazioni riguardanti determinate misure (art. 68 par. 12).
Un punto di forza del meccanismo di controllo della Convenzione consiste nella procedura speciale con cui il GREVIO è autorizzato a esigere dalla Parte interessata una bozza di rapporto sulle misure da questa adottate, al fine di impedire l’insorgere di fenomeni gravi, importanti o duraturi connessi a uno qualsiasi dei reati che rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione. La condizione per esigere un tale rapporto speciale è che il GREVIO abbia ricevuto informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un’attenzione immediata. Sulla base delle informazioni ricevute, il GREVIO può far condurre un’indagine, che in casi eccezionali può includere una visita del territorio della Parte in questione (art. 68 par. 13-15). A seconda dei risultati, le conclusioni di questa procedura speciale danno adito a raccomandazioni trasmesse al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa230. Un’ulteriore particolarità che corrisponde a un altro vantaggio del meccanismo consiste nel fatto che il GREVIO può adottare raccomandazioni di carattere generale sull’applicazione della Convenzione. Tali raccomandazioni hanno una valenza comune per tutte le Parti e non concernono un Paese in particolare. Malgrado non siano vincolanti, esse costituiscono per le Parti
230 Questa procedura speciale si orienta alla procedura d’inchiesta di cui al Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, (CEDAW, art. 8), entrato in vigore per la Svizzera il 29 dic. 2008; RS 0.108.1.