Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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un importante riferimento per capire meglio i temi della Convenzione e comprendono delle direttive (art. 69)231. Dato il ruolo decisivo svolto dai Parlamenti nazionali nell’applicazione della Convenzione, che in numerosi casi può esigere modifiche legislative, è previsto che i rapporti e le conclusioni del GREVIO siano loro presentati (art. 70).
È opportuno che l’attuazione di questo meccanismo di controllo da parte della Svizzera segua strettamente quella adottata per altri trattati del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani già ratificati dal nostro Paese232 in quanto i meccanismi di controllo previsti da questi trattati hanno funto da modello. Il fatto che la procedura di valutazione si basi su questionari tematici e non su rapporti dettagliati e periodici agevola l’attuazione del meccanismo di controllo. Parimenti, il fatto che le visite sul territorio siano solo sussidiarie ed eccezionali facilita il lavoro delle autorità nazionali.
2.9 Capitoli X - XII Relazioni con altri strumenti internazionali, emendamenti alla Convenzione e clausole finali (art. 71 - 81)
Queste disposizioni comprendono sostanzialmente le consuete modalità in materia di composizione delle controversie (art. 74), firma ed entrata in vigore (art. 75), adesione alla Convenzione (art. 76), applicazione territoriale (art. 77), riserve (art. 78 e 79), denuncia (art. 80) e notifica (art. 81) presenti anche in altri trattati del Consiglio d’Europa.
La Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014 ossia dopo che è stata ratificata da minimo dieci Stati, di cui almeno otto membri del Consiglio d’Europa, come prescritto dall’articolo 75 paragrafo 3. Su invito del Comitato dei Ministri possono aderirvi anche Stati non membri del Consiglio d’Europa che non hanno partecipato alla sua elaborazione (art. 76). Essa può essere denunciata in qualsiasi momento con un termine di tre mesi mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (art. 80).
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della Convenzione, salvo quelle previste esplicitamente (art. 78 par. 1), elencate esaustivamente all’articolo 78 paragrafo 2. Ogni Parte può inoltre precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34 (art. 78 par. 3). Le riserve previste dall’articolo 78, paragrafi 2 e 3, sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell’entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata, ma possono essere rinnovate per periodi di uguale durata (art. 79 par. 1). Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva (art. 79 par. 2).
231 Anche questa procedura si orienta alla CEDAW (art. 21 par. 1). In seno al Consiglio d’Europa, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI) sta redigendo, alla stessa stregua, delle raccomandazioni relative a misure politiche, di carattere generale, destinate ai Governi degli Stati membri.
232 P. es. la menzionata Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani o la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata dalla Svizzera il 21 ott. 1998; RS 0.441.1.