Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti degli articoli 62-64 della Convenzione, in larga misura non vincolanti.
2.7.6 Art. 65 Protezione dei dati
Secondo l’articolo 65, i dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione del 28 gennaio 1981227 sulla protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE n. 108).
La suddetta Convenzione, entrata in vigore in Svizzera il 1° febbraio 1998, mira a aumentare, nel settore privato e pubblico, la protezione giuridica delle singole persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale che le riguardano. Il suo scopo è garantire in tutti gli Stati contraenti una protezione minima della personalità nell’ambito dell’elaborazione dei dati personali e una certa armonizzazione del sistema protettivo; assicura inoltre il flusso internazionale di dati personali, nel senso che nessuno Stato contraente può proibire la trasmissione di informazioni a un altro Stato che garantisce la protezione minima ai sensi della Convenzione. La Convenzione n. 108 è completata dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati228. Nel 2011 il Consiglio d’Europa ha avviato una procedura di modernizzazione della Convenzione n. 108.
In Svizzera, la protezione dei dati personali è disciplinata dalla LPD, che mira a proteggere la personalità e i diritti fondamentali di persone fisiche e giuridiche i cui dati (compresi quelli degni di particolare protezione o i profili della personalità) sono oggetto di trattamento da parte di privati o enti federali. Va protetto in particolare il diritto all’autodeterminazione nel campo dei dati, garantito dall’articolo 13 capoverso 2 Cost. La LPD soddisfa le esigenze della Convenzione n. 108.
Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 65 della Convenzione.
2.8 Capitolo IX Meccanismo di controllo (art. 66 - 70)
La Convenzione prevede un meccanismo di controllo relativamente ampio destinato ad assicurare l’applicazione della Convenzione da parte delle Parti. Tale meccanismo si fonda su due pilastri: il GREVIO, un Gruppo di esperti incaricato di vigilare sull’attuazione (art. 66) e il Comitato delle Parti, un’autorità politica (art. 67). Questo meccanismo corrisponde a quello della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.229
Il GREVIO è composto da un minimo di 10 a un massimo di 15 membri, nel rispetto dell’equilibrio tra i sessi, di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti (art. 66 par. 2). L’elezione dei membri del GREVIO si basa su criteri ben precisi: i membri devono essere selezionati tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, pari opportunità tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza dome-
227 Convenzione n. 108, RS 0.235.1.
228 RS 0.235.11
229 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2013, RS 0.311.543.