Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione
L'adesione alla Convenzione comporta soltanto ripercussioni di poco conto sulle finanze e sul personale della Confederazione. Determinati oneri supplementari risulteranno segnatamente dal controllo dell'applicazione della Convenzione e dall'istituzione, richiesta dalla stessa, di un organismo di coordinamento responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne contemplata dalla Convenzione. L’ambito Violenza domestica dell’UFU è il servizio più idoneo ad assumere i due suddetti compiti. Dispone infatti delle conoscenze specifiche e della rete di relazioni a livello federale e cantonale necessarie per attuare efficacemente la Convenzione, osservare le misure in corso e gli sviluppi, nonché presentare il rapporto richiesto al GREVIO, responsabile per il controllo dell’attuazione della Convenzione. Per assumere questa funzione l’UFU necessita prevedibilmente di un posto e di risorse materiali supplementari.
3.2 Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni
Un possibile onere supplementare per i Cantoni potrebbe risultare da un’eventuale istituzione di un servizio di consulenza telefonica uniforme e dalla creazione di posti supplementari nelle case protette per donne. L’onere supplementare generato dall’intensificazione della cooperazione internazionale nel perseguimento penale e nella prevenzione dovrebbe essere gestibile con le risorse esistenti.
4 Rapporto con il programma di legislatura
Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012233 sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011–2015234. L'apertura della procedura di consultazione concernente la ratifica della Convenzione figura al numero 14 degli obiettivi del Consiglio federale 2015235.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri rientrano nella competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione236).
233 FF 2012 305.
234 FF 2012 6413.
235 http://www.bk.admin.ch/themen/planung/04628/index.html?lang=it
236 RS 172.010