Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 4 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: H371-1493
1. Situazione iniziale
L’allegato 1 numero 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (RS 814.610.1) include un elenco dei rifiuti che informa se un determinato tipo di rifiuto è un rifiuto speciale, un altro rifiuto soggetto a controllo oppure un altro rifiuto. L’elenco contiene 849 voci, 444 delle quali sono designate come rifiuti speciali. Di queste, 271 possono essere classificate come rifiuti speciali già solo in base alla loro provenienza e descrizione. Gli altri 173 tipi di rifiuti devono essere considerati rifiuti speciali soltanto se contengono sostanze pericolose o se sono contaminati da esse. In questo caso occorre analizzare se i rifiuti contengono sostanze pericolose in misura tale da presentare proprietà pericolose.
Secondo l’allegato 1 numero 1.1. capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, l’UFAM emana un aiuto all’esecuzione per permettere di valutare se un rifiuto è speciale. L’aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera (UV-1215-I, disponibile solo in versione elettronica) contiene una relativa rubrica «Classificazione dei rifiuti». I generi di rifiuti più frequenti sono definiti nella rubrica «Classificazione dei rifiuti per settore» o illustrati mediante esempi. Nella rubrica «Domande e risposte sulla classificazione dei rifiuti», l’UFAM pubblica inoltre periodicamente risposte a domande poste dai servizi cantonali o dalle imprese concernenti casi specifici non ancora trattati espressamente negli aiuti all’esecuzione dell’UFAM. Se un genere di rifiuto non è definito in modo sufficiente nelle due rubriche, l’autorità valuta nel singolo caso se si tratta di un rifiuto speciale. Se rivestono interesse generale per la relativa classificazione, i risultati di queste valutazioni possono essere inseriti nelle due rubriche.
La nuova rubrica «Classificazione dei rifiuti speciali secondo le proprietà», elaborata in collaborazione con un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti, definisce le espressioni «contenente sostanze pericolose» e «contaminato da sostanze pericolose». Conformemente all’allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, a tal fine si è tenuto conto della definizione di rifiuto speciale di cui all’articolo 2 OTRif nonché delle caratteristiche di pericolo secondo l’allegato III della Convenzione di Basilea. Il presente progetto riassume le fonti di criteri applicabili. Di norma, la classificazione dei rifiuti può così essere stabilita in base alle informazioni disponibili (p. es. le schede di dati di sicurezza) o con i metodi analitici correnti nella gestione dei rifiuti nonché i tenori dei singoli elementi o i parametri totali determinati.
Le altre modifiche riguardano le seguenti rubriche:
- classificazione per settore: aggiornamento conformemente alla modifica dell’ordinanza
del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti;
- controllo in entrata, moduli di accompagnamento: integrazione conformemente alla modi-
fica dell’OTRif del 1° maggio 2014;
- smaltimento ecocompatibile degli oli commestibili usati: semplificazione dei criteri per il
controllo della qualità;
- smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di legno: semplificazione dei requisiti per il campio-
namento dei rifiuti di legno.
2. Basi giuridiche
Secondo l’articolo 39 OTRif, l’UFAM elabora gli aiuti all’esecuzione dell’ordinanza. Secondo l’allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, l’UFAM emana un aiuto all’esecuzione per permettere di valutare se un rifiuto rientra nella categoria «rifiuti speciali».
3. Rapporto con il diritto internazionale ed europeo
La definizione dell’espressione «contenente sostanze pericolose» utilizzata nell’aiuto all’esecuzione si basa sull’allegato III della Convenzione di Basilea e sull’articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif, conformemente all’allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell’ordinanza
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