Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 4 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: H371-1493

sulle liste per il traffico di rifiuti. L’elenco delle caratteristiche di pericolo (codici H) secondo l’allegato III della Convenzione di Basilea è stato completato con caratteristiche mancanti (p. es. i rifiuti combustibili gassosi) ai sensi della definizione di rifiuti speciali di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif. Sostanzialmente, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti corrispondono a quelle secondo l’allegato III della direttiva 2008/98/CE. L’allegato III della Convenzione di Basilea contiene pochi criteri concreti (p. es. il punto d’infiammabilità per i liquidi). Per il resto rimanda alle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose o a metodi di prova da sviluppare a livello nazionale. A livello europeo, le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose sono disciplinate nell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). Per singole caratteristiche di pericolo, la Convenzione di Basilea ha pubblicato direttive, in parte disponibili tuttavia solo in forma provvisoria. Con la decisione della Commissione 2000/532/CE, l’Unione europea ha definito criteri relativi a caratteristiche pericolose per la salute. I relativi valori indicativi per le sostanze pericolose per la salute sono stati recepiti nell’aiuto all’esecuzione. Le caratteristiche di pericolo chimico-fisiche e di altra natura nonché, in parte, le caratteristiche pericolose per l’ambiente si basano sull’ordinanza sui prodotti chimici. A sua volta, l’ordinanza sui prodotti chimici rimanda al regolamento 67/548/CEE e n. (CE) 1272/2008. Per quanto riguarda le altre caratteristiche pericolose per l’ambiente non esistono criteri armonizzati.

La Convenzione di Basilea ha pubblicato una direttiva provvisoria relativa alla caratteristica di pericolo H13 (sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, a un’altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate ai punti precedenti), che contiene considerazioni relative al calcolo di valori indicativi nonché esempi provenienti da singoli Stati. La direttiva propone di calcolare un valore dell’eluito partendo dai requisiti per l’acqua potabile e utilizzando un fattore di diluizione. Lo stesso metodo è stato utilizzato per calcolare i valori limite per le sostanze reattive secondo l’allegato 1 numero 31 capoverso 2 lettera a OTR. Il punto di partenza è costituito dai valori di concentrazione dell’ordinanza sui siti contaminati moltiplicati per 10. Mediante la cosiddetta prova di eluizione virtuale sono inoltre stati determinati valori per le sostanze solide. In merito a questa caratteristica di pericolo, l’Unione europea non ha pubblicato nulla. Questi valori sono tuttavia dello stesso ordine di grandezza di quelli applicati nei Paesi limitrofi Germania e Austria.

Parte 2: Commento alle singole modifiche

Classificazione dei rifiuti

La pagina iniziale sulla classificazione dei rifiuti è completata. L’utente è dapprima invitato a consultare le rubriche «Classificazione dei rifiuti per settore» o «Domande e risposte», dove nella maggior parte dei casi troverà una risposta, e solo in casi eccezionali è indirizzato verso la rubrica «Classificazione secondo le proprietà».

Classificazione dei rifiuti per settore

È introdotta la nuova rubrica dedicata ai rifiuti edili, corredata di esempi basati sul concetto di «contaminato da sostanze pericolose», ora definito. Le sottorubriche sono adattate conformemente alle modifiche dell’ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti.

Classificazione dei rifiuti secondo le proprietà

Nella pagina iniziale della rubrica figura l’elenco delle caratteristiche di pericolo secondo l’allegato III della Convenzione di Basilea (codici H) nonché di altre proprietà, che secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif richiedono particolari misure tecnico-organizzative per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente. Nelle sottopagine sono menzionati i criteri applicabili e le relative fonti. Sono inoltre disponibili tabelle dettagliate in formato PDF con valori indicativi.

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