Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/154: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine
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compito legale dei destinatari. L'elenco, di cui al capoverso 1, dei destinatari e delle situazioni che richiedono una trasmissione di dati per ciascuna categoria, serve a questo scopo.
Le precisazioni in merito alle situazioni sono desunte dalla legge. Ai fini della trasparenza e della tracciabilità della trasmissione dei dati, si ritiene opportuno un elenco dettagliato dei compiti con rimando agli articoli di legge.
L’articolo 22a capoverso 3 LAMal definisce come destinatari dei dati anche gli organi elencati all’articolo 84a LAMal. In tal modo la cerchia dei possibili destinatari si estende agli organi incaricati di applicare la presente legge, qualora questi necessitino tali dati per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, e agli organi di un’altra assicurazione sociale, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale. Il rimando all’articolo 84a LAMal, tuttavia, non implica soltanto il diritto di ricevere dati da parte di ciascun fornitore di prestazioni, ma anche la presenza dei presupposti di tale diritto. Poiché i dati possono essere comunicati a condizione che nessun interesse privato preponderante vi si opponga e, solo in via eccezionale, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA, soltanto nel caso specifico è possibile stabilire se e in che misura possono essere messi a disposizione i dati ai fini dell’articolo 22a capoverso 3 LAMal. Se fossero messi a disposizione senza la verifica delle condizioni previste dall’articolo 84a LAMal, si eluderebbe il principio dell’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA. Per tali ragioni, non è opportuno disciplinare nell' OAMal i destinatari e l’eventuale entità dei dati.
Per quanto concerne il contenuto dei dati di cui all’articolo 30 lettere a-f OAMal, i dati individuali a livello di paziente, personale e caso sono trasmessi esclusivamente all’UFSP per gli scopi previsti dall’articolo 30b capoverso 2 lettera a e ai Cantoni per la pianificazione degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura. Agli altri destinatari dei dati, nonché ai Cantoni per l’esame delle tariffe (art. 43, 46 e 47 LAMal), i dati a livello di paziente, personale e caso sono trasmessi soltanto in forma aggregata.
I dati personali a livello di paziente, personale o caso sono anonimizzati presso i fornitori di prestazioni già prima della comunicazione, per mezzo di un codice di collegamento anonimo. Tale codice è ulteriormente anonimizzato o pseudonimizzato prima della trasmissione dei dati ai destinatari, qualora il loro compito legale lo richieda (p. es. per il calcolo degli indicatori di qualità). L’UST non trasmette mai il codice di collegamento anonimo. Gli pseudonimi rimangono di fatto anonimi. A livello dei fornitori di prestazioni (di norma persone giuridiche) rimane possibile attribuire i dati alla relativa impresa o alla sede dell’impresa. Sono considerate singole sedi tutti gli istituti di un’impresa o di un fornitore di prestazioni situati in diversi Comuni o in diversi quartieri di un Comune.
Articolo 30c OAMal (Regolamento per il trattamento)
Conformemente all’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11), l’UST, in collaborazione con l’UFSP, appronta un regolamento per il trattamento, che disciplina in particolare le procedure di trattamento e di controllo dei dati.