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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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1.3 Principi della revisione
L’articolo 9 LRaP sancisce che devono essere adottate misure per limitare l’esposizione alle radiazioni secondo lo stato più avanzato della scienza e della tecnica. La legislazione svizzera in materia di radioprotezione viene dunque sottoposta a revisione conformemente alle pertinenti raccomandazioni internazionali. In primo luogo viene tenuta in considerazione la proposta di attuare la direttiva BSS Euratom, almeno negli ambiti in cui lo scambio con i paesi limitrofi è rilevante, pur tenendo conto delle specificità nazionali e mantenendo le soluzioni consolidate.
L’elevato livello di protezione è salvaguardato, tuttavia deve poter essere introdotto, nei limiti del possibile, un sistema graduato in base al rischio.
2 Pacchetto di revisioni
2.1 Legge
La LRaP contiene i principi della radioprotezione, della giustificazione, dell’ottimizzazione e della limitazione delle dosi. Tali principi rimangono immutati, pertanto la LRaP non viene rivista in questa fase.
2.2 Ordinanze
2.2.1 Ordinanze del Consiglio federale
1. RS 814.501: ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)
2. RS 814.56: ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OEm-
RaP)
2.2.2 Ordinanze del DFI
3. RS 814.501.43: ordinanza del DFI sulla dosimetria individuale e ambientale (ordinanza sulla
dosimetria)
nome precedente: ordinanza sulla dosimetria individuale (ordinanza sulla dosimetria)
4. RS 814.501.261: ordinanza del DFI concernente le formazioni, i perfezionamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (ordinanza sulla formazione in radioprotezione)
nome precedente: ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione (ordinanza sulla formazione in radioprotezione)
5. RS 814.501.51: ordinanza del DFI sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (ordinanza sulla radioprotezione degli im-
pianti)
nome precedente: ordinanza sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (ordinanza sulla radioprotezione degli impianti)
6. RS 814.501.512: ordinanza del DFI concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina (OSM)
nome precedente: ordinanza del DFI concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina (ordinanza sulle sorgenti radioattive in medicina, OSRM)
7. RS 814.501.513: ordinanza del DFI sulla radioprotezione per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina (ordinanza sugli acceleratori; OrAc)
nome precedente: ordinanza del DFI sulla radioprotezione per gli acceleratori di elettroni impiegati in medicina (ordinanza sugli acceleratori, OrAc)
8. RS 814.542.1: ordinanza del DFI concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso
medico (ordinanza sui raggi X; OrX)
nome precedente: ordinanza concernente la radioprotezione relativa agli impianti a raggi X per uso medico (ordinanza sui raggi X)
9. RS 814.554: ordinanza del DFI concernente la manipolazione di sorgenti radioattive (MSRa) nome precedente: ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate
10. RS 814.557: ordinanza del DFI sulle scorie radioattive che devono essere consegnate