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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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3 Novità

3.1 Ordinanza sulla radioprotezione

Le direttive internazionali hanno sviluppato ulteriormente l’approccio sinora seguito in materia di radioprotezione, basato su attività e interventi, e ora considerano diverse situazioni di esposizione nelle quali le persone possono trovarsi: situazioni di esposizione pianificate, situazioni di esposizione esistenti, situazioni di esposizione di emergenza. Ciò consente di prevedere misure e obiettivi di protezione adeguati e proporzionati alle diverse situazioni e di metterli coerentemente in pratica. Questa filosofia viene ripresa nell’ORaP.

In tutti gli ambiti interessati dalla radioprotezione è fondamentale una buona formazione delle persone responsabili. Al fine di mantenere e aggiornare le competenze acquisite viene introdotto l’obbligo del perfezionamento periodico.

3.1.1 Situazioni di esposizione pianificate

In prevalenza le situazioni di esposizione sono pianificate. Si parla di esposizioni professionali se sul posto di lavoro vengono manipolati materiali radioattivi o impianti che producono radiazioni ionizzanti. L’esposizione della popolazione entra in gioco, ad esempio, nell’esercizio di un impianto o nello smaltimento di scorie radioattive. Tra le situazioni pianificate rientra pure la voluta esposizione di pazienti in medicina. Queste attività sono soggette a un obbligo di licenza e alla vigilanza esercitata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) o dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva).

La procedura e il lavoro necessario per il rilascio delle licenze e la vigilanza si basano sul sistema graduato in base al rischio. Per i rischi di modesta entità la procedura di rilascio della licenza è semplificata e l’attività di vigilanza è fortemente ridotta.

Per limitare l’esposizione alle radiazioni si applicano limiti di dose per la popolazione e l’esposizione professionale. Nell’esposizione medica non vigono limiti di dose, poiché al rischio delle radiazioni si contrappone l’utilità individuale per i pazienti.

a) Esposizione professionale

Nell’ambito delle esposizioni professionali sono ora tenute in maggiore considerazione anche le sorgenti di radiazioni naturali. Ciò riguarda i posti di lavoro fortemente contaminati da radon, e le industrie che lavorano con materiali contenenti radionuclidi presenti in natura. Queste imprese dovranno ottenere una licenza e sorvegliare direttamente la dose di radiazione cui è sottoposto il proprio personale.

Anche il personale di volo è ora considerato tra le categorie professionalmente esposte a radiazioni e la dose deve essere stabilita individualmente. In Europa è già una consuetudine e anche in Svizzera la maggior parte delle compagnie aeree vi si attiene. Il personale di volo rappresenta un numero cospicuo di persone esposte, che ricevono una dose relativamente elevata di radiazioni. La competente autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

I limiti di dose rimangono generalmente uguali. Tuttavia, in base alle nuove scoperte scientifiche, il limite sul posto di lavoro per l’esposizione del cristallino è fortemente ridotto. Alle persone professionalmente esposte a radiazioni è offerta così una migliore protezione dalla cataratta.

b) Esposizione della popolazione

Per limitare l’esposizione della popolazione, la quantità di radioattività che può essere immessa nell’acqua e nell’aria è stabilita mediante limiti d’immissione. Vengono inoltre introdotti livelli di indagine per garantire la sorveglianza dell'ambiente e, qualora necessario, adottare provvedimenti di ottimizzazione. Per i radionuclidi naturali vengono ampiamente attuati i requisiti della direttiva europea relativa alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano5, per i radionuclidi artificiali sono previsti requisiti più severi.

I livelli di esenzione definiscono l’attività a partire dalla quale una sostanza radioattiva può essere trattata come una sostanza inattiva. I livelli di esenzione nell’ORaP sono adeguati a quelli delle direttive internazionali. È un aspetto importante, per evitare problemi con sostanze o rifiuti nel traffico merci

5 Direttiva 2013/51/Euratom