Avamprogetti

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 213Fedlex · Progetto

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Documento di base concernente la revisione

delle ordinanze in materia di radioprotezione

Versione per l’indagine conoscitiva, ottobre 2015

1 Situazione iniziale

1.1 Legislazione svizzera in materia di radioprotezione

La legislazione svizzera in materia di radioprotezione è fondata sull’articolo 118 capoverso 2 lettera c della Costituzione federale1, che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulle radiazioni ionizzanti. La legislazione in materia di radioprotezione comprende tutti i principali ambiti riguardanti le radiazioni ionizzanti (formazione, licenze, vigilanza, dosimetria, rifiuti, ambiente, ricerca, emergenze ecc.) e si basa su concetti unitari per tutti i campi (medicina, ricerca, industria, impianti nucleari). Le radiazioni non ionizzanti non sono disciplinate da essa.

I principali atti normativi della legislazione in materia di radioprotezione sono costituiti dalla legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione (LRaP) e dall’ordinanza del 22 giugno 19943 sulla radioprotezione (ORaP). Su di esse si fondano altre ordinanze concernenti la radioprotezione che disciplinano soprattutto gli aspetti tecnici.

1.2 Direttive internazionali

La International Commission on Radiological Protection (ICRP) verifica periodicamente lo stato della ricerca in merito alle conseguenze sulla salute delle radiazioni ionizzanti e, su questa base, emana raccomandazioni in materia di radioprotezione. Tali raccomandazioni sono riconosciute a livello internazionale e servono come base per la legislazione nazionale.

La legislazione svizzera in materia di radioprotezione si basa sulle raccomandazioni emanate dall’ICRP nel 1990 (ICRP 60). Nel 2007 è stata pubblicata una nuova versione delle raccomandazioni (ICRP 103), che sostituisce quella del 1990 e mette in atto recenti scoperte scientifiche.

In base alle raccomandazioni ICRP 103, nel 2014 la International Atomic Energy Agency (IAEA) ha emanato direttive internazionali (International Basic Safety Standards; IAEA BSS), che devono servire come modello per la legislazione nazionale, sebbene gli Stati membri, tra cui la Svizzera, non siano obbligati a recepirle.

Orientandosi anch’essa alle raccomandazioni dell’ICRP e in stretta collaborazione con l’IAEA, la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) ha varato una direttiva in materia di radioprotezione, la BSS Euratom4.

La direttiva BSS Euratom è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 gennaio 2014. Gli Stati membri dell’UE hanno tempo fino al 6 febbraio 2018 per recepirla nel diritto nazionale. Alcuni ambiti, tra cui i limiti di dose e i livelli di esenzione, sono vincolanti e devono essere applicati fedelmente. In altri ambiti, tra cui il radon, gli Stati membri usufruiscono di una maggiore libertà, che consente di considerare le specificità nazionali.

1RS 101

2 RS 814.50

3 RS 814.501

4 Direttiva 2013/59/Euratom