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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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re un fisico medico secondo l’articolo 19 ORaP. Nel far ciò si devono tenere conto delle raccomandazioni internazionali e nazionali.

2Come requisito minimo di coinvolgimento per ciascun impianto valgono i seguenti valori:

a. tomografi computerizzati: 3 giorni all’anno

b. impianti per la fluoroscopia in ambito di dose forte: 4 giorni all’anno

c. impianti per la fluoroscopia in ambito di dose medio: 1 giorno all’anno

3In singoli casi l’autorità di vigilanza ordina un maggiore coinvolgimento di fisici medici rispetto a quanto prescritto nel capoverso 2 qualora l’esperienza o lo stato della scienza e della tecnica e i rimanenti principi della radioprotezione lo richiedano.

4Nel singolo caso l’autorità di vigilanza può autorizzare il coinvolgimento di un numero inferiore di fisici medici rispetto a quanto prescritto al capoverso 2 qualora misure idonee garantiscano che il rischio radiologico rimanga equivalente.

5Se necessario, occorre pianificare il coinvolgimento di fisici medici per le altre applicazioni in ambito di dose medio e debole secondo l’articolo 19 ORaP.

6Per ogni impianto a raggi X per uso terapeutico occorre coinvolgere un fisico medico secondo l’articolo 19 ORaP per la garanzia della qualità di cui agli articoli 26–31.

Art. 8 Deroghe

In singoli casi, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può concedere deroghe su domanda alle disposizioni della presente ordinanza, se:

a. l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica lo richiedono nel caso di un’innovazione tecnica o di una speciale applicazione; e

b. misure adeguate garantiscono che il rischio radiologico rimane invariato.

Sezione 2: Misure edili di radioprotezione

Art. 9 Vincoli per la dose ambientale

1I locali nei quali sono in esercizio impianti a raggi X devono essere opportunamente schermati tenendo conto dei parametri di esercizio previsti, in modo che in nessun luogo all’esterno di questi locali, dove potrebbero trattenersi in maniera prolungata persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale risulti superiore a 0,02 mSv in una settimana.

2Nelle aree contigue, dove non possono trattenersi in maniera prolungata persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale può raggiungere 0,1 mSv in una settimana. Tali aree possono essere, in particolare, sale d’attesa, spogliatoi, servizi igienici, corridoi, scale, vani di ascensori, marciapiedi, strade, prati, giardini, locali senza posti stabili di lavoro quali archivi, magazzini o cantine.