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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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2Per gli ospedali, le cliniche e gli istituti di radiologia, su richiesta dell’UFSP, deve essere presentata inoltre una pianta d’insieme (pianta d’architetto) dell’intero piano (o delle parti principali dello stesso) in scala 1:100 fino a 1:500.

3Per i piccoli impianti a raggi X adoperati in odontoiatria e per gli impianti per la densitometria ossea non sono necessari i piani di radioprotezione, a condizione che sia in esercizio un solo impianto per locale e che non sia necessaria nessuna protezione secondo gli allegati 3, 7 e 8. Per gli impianti per la densitometria ossea si deve presentare una pianta nella quale sia visibile la posizione dell’impianto.

4I piani devono essere presentati nel formato A4 o A3. I piani devono essere presentati all’UFSP in formato originale e in scala.

5La correttezza della documentazione di radioprotezione deve essere esaminata dal perito in radioprotezione ai sensi dell’articolo 16 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP).

Art. 16 Controllo dell’esecuzione dei lavori

Il perito in radioprotezione controlla che l’esecuzione della costruzione avvenga in maniera corretta, conformemente ai piani di radioprotezione approvati.

Sezione 3: Messa in servizio

Art. 17 Istruzioni d’esercizio e libretto d’impianto

1Il fornitore dell’impianto a raggi X consegna l’informazione sui dispositivi di cui all’articolo 7 ODmed.

2Il titolare della licenza e il fornitore compilano insieme un libretto d’impianto.

3Il titolare della licenza veglia affinché oltre all’informazione sui dispositivi siano registrati i dati necessari nel libretto d’impianto o nelle istruzioni d’esercizio.

4Il titolare della licenza veglia affinché l'informazione sui dispositivi, il libretto d’impianto e le istruzioni d’esercizio siano disponibili in qualsiasi momento.

5È possibile tenere un registro elettronico, se si può garantire la completezza.

6Le istruzioni d’esercizio devono comprendere almeno:

a. i dati di identificazione dell’impianto, dei sistemi di ricezione, di riproduzione e di documentazione dell’immagine;

b. le istruzioni per l’esercizio e l’impiego corretti dell’impianto, dei sistemi di ricezione, di riproduzione e di documentazione dell’immagine;

c. la descrizione dei dati tecnici legati alle applicazioni (ad es. i parametri d’esercizio per i diversi modi di impiego quali le radiografie e i diversi tipi di radioscopie);

3 RS 814.50