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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3I pannelli di protezione nelle stanze di radiologia e le superfici perimetrali delle stesse devono essere dimensionati in modo che in nessun punto dei settori contigui dove soggiornano solo persone professionalmente esposte a radiazioni la dose ambientale possa superare 0,1 mSv in una settimana.
4Nei luoghi in cui non deve trovarsi nessuno durante il funzionamento dell’impianto, la dose ambientale non sottostà a restrizioni.
Art. 10 Dati per il calcolo dei dispositivi di schermatura
Le misure edili di radioprotezione devono essere calcolate sulla base dei parametri prevedibili, segnatamente la frequenza d’esercizio dell’impianto, la tensione del tubo e le distanze secondo l’allegato 3.
Art. 11 Calcolo dei dispositivi di schermatura contro la radiazione diretta
1Le parti di locali (pareti, pavimenti, soffitti, porte, finestre, ecc.) che possono essere colpite, nelle condizioni d’esercizio previste, da radiazione diretta devono essere dimensionate conformemente agli allegati 3, 5 e 10.
2Il valore di schermatura delle aree di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3 può essere calcolato conformemente agli allegati 3, 6 e 10.
Art. 12 Calcolo dei dispositivi di schermatura contro le radiazioni parassite
1Per tutte le parti di locale che non sono colpite dalla radiazione diretta i valori di schermatura sono calcolati secondo gli allegati 3, 7 e 10.
2Per la schermatura di aree di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3, il valore di schermatura contro le radiazioni parassite può essere calcolato secondo gli allegati 3, 8 e 10.
3Il valore di schermatura delle pareti di locali in cui si effettuano tomografie computerizzate deve essere calcolato secondo gli allegati 3, 9 e 10.
4Il valore di schermatura delle pareti di locali in cui sono in esercizio piccoli impianti ad uso odontoiatrico deve essere calcolato secondo gli allegati 3, 7, 8 e 10.
Art. 13 Dispositivi edili di schermatura e locali di irradiazione
1L’equivalente di piombo va scritto in modo indelebile su porte, finestre e pareti che contengono dispositivi di schermatura supplementari.
2I dispositivi amovibili di protezione per finestre che richiedono più di 0,5 mm di equivalente di piombo e per porte colpite da radiazione diretta devono essere provvisti di un dispositivo elettrico di blocco che consenta l’inserimento del tubo a raggi X soltanto se il dispositivo di protezione si trova in posizione corretta e se le porte sono completamente chiuse.
3All’esterno delle sale di radiologia, l’azione protettiva degli schermi calcolati secondo gli allegati 8 e 9 deve essere assicurata sino a una altezza di almeno 200 cm dal pavimento.