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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Ordinanza del DFI concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico

(Ordinanza sui raggi X, OrX)

del … Avamprogetto per indagine conoscitiva

Il Dipartimento federale dell’interno,

visti gli articoli 24 capoverso 3, 47 capoverso 2, 98 capoverso 4, 101, 103 capoverso 2 e 112 capoverso 2 dell’ordinanza sulla radioprotezione del …1 (ORaP),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1Con la presente ordinanza si intende provvedere alla protezione dalle radiazioni ionizzanti dei pazienti, del personale e di terzi durante la messa in servizio e l’esercizio dei sistemi a raggi X per uso medico (sistemi a raggi X).

2Si applica a sistemi a raggi X con tensione del tubo fino a 300 kilovolt (kV), che producono artificialmente radiazioni fotoniche di energia superiore a 5 kiloelettronvolt (keV) e che sono utilizzati a scopo diagnostico o terapeutico su esseri umani o animali.

3Sono inclusi anche:

a. i sistemi radiologici di riproduzione dell’immagine per il controllo del posizionamento, la pianificazione e la simulazione nella radioterapia;

b. i sistemi a raggi X che servono a scopi medici formativi, dimostrativi o di ricerca oppure che sono utilizzati nella medicina legale.

4La presente ordinanza disciplina in particolare:

a. la giustificazione e l’ottimizzazione delle esposizioni mediche (sezione 1);

b. le misure edili di radioprotezione (sezione 2);

c. la messa in servizio (sezione 3);

d. l’uso (sezione 4);

e. la garanzia della qualità, in particolare il controllo e la manutenzione (sezione 5).

RS 814.542.1

1 RS 814.501