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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Sezione 5: Manutenzione, ristrutturazione, riparazione e controllo
Art. 19
1Gli impianti devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e il loro stato deve essere esaminato conformemente alle istruzioni del fabbricante e del fornitore. I risultati degli esami devono essere documentati.
2Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza conforme alle disposizioni deve essere controllato regolarmente. Il controllo deve essere tanto più frequente quanto più elevati sono gli standard di sicurezza.
3Per gli impianti poco utilizzati oppure dopo un lungo periodo di interruzione dell’esercizio e dopo riparazioni o ristrutturazioni, il controllo deve avvenire prima di ogni rimessa in servizio dell’impianto. I risultati dei controlli devono essere documentati.
4In seguito a manutenzione, riparazione o ristrutturazione di componenti dell’impianto importanti ai fini della radioprotezione è necessario controllare se i vincoli per le intensità di dose ambientale sono rispettati. A tal fine si deve disporre di strumenti di misurazione appropriati secondo l’articolo 104 ORaP.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 31 gennaio 20012 sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici è abrogata.
Art. 21 Licenze vigenti
I titolari di licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza che autorizzano alla manipolazione di impianti utilizzati a scopi non medici devono:
a. rispettare le prescrizioni della presente ordinanza per l’esercizio degli impianti;
b. adeguare gli impianti e i dispositivi installati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza alle nuove prescrizioni.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
2 [RU 1980 605]