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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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b. 0,1 mSv in una settimana nei luoghi all’esterno delle zone sorvegliate non previsti per permanenze prolungate;
c. 0,1 mSv in una settimana in luoghi all’interno di zone sorvegliate dove possono sostare solo persone professionalmente esposte a radiazioni.
2Come base di calcolo si deve considerare una frequenza d'esercizio di almeno un’ora alla settimana.
3Nei luoghi dove non possono sostare persone durante l'esercizio degli impianti, l’intensità̀ di dose ambientale non è sottoposta ad alcuna limitazione.
Art. 17 Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezio-
ne
1Per l’esercizio di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale nei locali di irradiazione, il richiedente deve allegare alla domanda di licenza la documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione, in particolare:
a. una pianta dei locali in scala 1:20 o 1:50 su cui deve essere riportata la disposizione delle sorgenti di radiazioni, delle possibili direzioni delle radiazioni e degli apparecchi di analisi determinanti per la definizione delle distanze;
b. disegni in sezione qualora necessari per determinare le aree da proteggere;
c. tabelle di calcolo contenenti le indicazioni riportate nell’allegato 7;
d. una descrizione del dispositivo di segnalazione e di sicurezza.
2La correttezza della documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione deve essere stata controllata dal perito secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera f ORaP. Questo provvede affinché l’esecuzione della costruzione avvenga in base a queste direttive.
Sezione 4: Protezione delle persone
Art. 18
Sono da considerarsi professionalmente esposte a radiazioni ai sensi dell’articolo 67 ORaP in particolare:
a. le persone che utilizzano impianti non dotati di dispositivi di protezione totali o parziali;
b. le persone che per lo svolgimento di lavori di manutenzione, riparazione o regolazione agli impianti dotati di dispositivi di protezione totale o parziale devono mettere fuori servizio parzialmente o completamente i dispositivi di sicurezza esistenti.