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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 13 Messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza
1I dispositivi di sicurezza possono essere messi fuori servizio solo in occasione di lavori di manutenzione, riparazione o regolazione. Durante il periodo in cui tali dispositivi sono fuori servizio gli impianti possono essere messi in funzione solo con la più bassa intensità di dose possibile.
2La messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza deve essere segnalata in maniera ben visibile sull’impianto.
Art. 14 Documentazione sull’impianto
1Il titolare della licenza provvede affinché nelle immediate vicinanze dell’impianto siano sempre disponibili le istruzioni d’esercizio. Esse sono redatte nella lingua abitualmente utilizzata nell’azienda e devono contenere almeno i seguenti dati:
a. istruzioni per l’esercizio dell’impianto conformemente alla destinazione;
b. istruzioni relative ai controlli periodici, alla manutenzione e alle regolazioni dell’impianto;
c. istruzioni per l’eliminazione dei guasti.
2Il titolare della licenza provvede affinché per ogni impianto sia disponibile almeno la seguente documentazione:
a. licenza dell’autorità competente per l’allestimento e l’esercizio dell’impianto;
b. processi verbali e dati relativi a tutti gli esami e i controlli eseguiti;
c. piani di radioprotezione e relativi calcoli, se necessario;
d. istruzioni di radioprotezione interne all’azienda.
Sezione 3: Ubicazione e schermatura degli impianti
Art. 15 Ubicazione
1L’esercizio di impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale deve avvenire all'interno di locali di irradiazione.
2Qualora l’esercizio degli impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale non possa avvenire all’interno di locali di irradiazione per motivi tecnici o di esercizio, l’autorità di vigilanza può autorizzare l’esercizio all’interno di altre zone sorvegliate.
Art. 16 Schermatura e accessibilità degli impianti
1Il grado di schermatura dei locali di irradiazione o il dimensionamento della zona sorvegliata sono disciplinati dall’articolo 101 ORaP. In considerazione dei parametri di esercizio, non possono essere superati i seguenti vincoli di dose ambientale:
a. 0,02 mSv in una settimana nei locali all’esterno di zone sorvegliate;