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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 4 Deroghe
In singoli casi, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può autorizzare su domanda deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se:
a. l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica lo richiedono per un’innovazione tecnica o un’applicazione speciale; e
b. misure adeguate garantiscono che il rischio radiologico è pari o inferiore a quello che si produrrebbe rispettando le prescrizioni della presente ordinanza.
Sezione 2: Allestimento ed esercizio degli impianti
Art. 5 Impianti fissi
Per l'allestimento e l'esercizio degli impianti fissi non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale nelle zone sorvegliate vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 2.
Art. 6 Impianti a raggi X portatili
Per l’esercizio degli impianti a raggi X portatili con prestazione limitata vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 3.
Art. 7 Impianti mobili
Per l'allestimento e l'esercizio degli impianti mobili vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 4.
Art. 8 Impianti in locali di irradiazione
1Per l'allestimento e l'esercizio degli impianti in locali di irradiazione vigono i requisiti particolari di cui all’allegato 5.
2Per l'allestimento e l'esercizio degli impianti in locali di irradiazione con un’energia di irradiazione di almeno 1 MeV vigono i requisiti particolari di cui agli allegati 5 e 6.
3Le aziende industriali che allestiscono o trasformano locali di irradiazione per impianti devono osservare le prescrizioni riguardanti l’approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL).
Art. 9 Altri impianti
Per l'allestimento e l'esercizio di impianti non disciplinati agli articoli 5-8, vanno considerati l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.