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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Titolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 197 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 giugno 199444 sulla radioprotezione è abrogata.

Art. 198 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 10.

Art. 199 Disposizioni transitorie

1Le licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino al loro rinnovo o alla loro scadenza. Il loro contenuto deve tuttavia rispettare le disposizioni della presente ordinanza.

2Ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni della stessa.

3I materiali declassati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere manipolati come sostanze inattive (art. 118).

4I primi audit clinici (art. 52) devono essere eseguiti tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

5I titolari delle licenze interessati dagli audit clinici devono essere in grado di presentare il manuale di qualità di cui all’articolo 55 capoverso 2 e 3 al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

6Il titolare di una licenza per sorgenti ad alta attività deve:

a. fornire all’autorità di vigilanza, entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le indicazioni di cui all’articolo 109 per l’allestimento dell’inventario;

b. comunicare all’autorità di vigilanza, entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, quali misure di garanzia e di sicurezza di cui all’articolo 111 ha stabilito.

7Nelle aziende in cui è molto probabile il rinvenimento di sorgenti orfane, il titolare della licenza deve, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, attuare le misure di cui all’articolo 116 e chiedere una licenza per l’attività.

8Le scorie radioattive che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono già state poste in stoccaggio per il decadimento radioattivo, possono rimanervi fino a quando la loro attività specifica non scenderà al di sotto del livello di esenzione.

9Entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Cantoni adeguano la procedura per il rilascio della licenza edilizia per adempiere i requisiti previsti dall’articolo 172 capoverso 2.

44 RU 1994 1947, 1995 4959, 1996 2129, 2000 107 934 2894, 2001 3294, 2005 601 2885, 2007 1469 5651, 2008 3153 5747, 2010 5191 5395, 2011 5227, 2012 7065 7157, 2013 3041