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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 385Fedlex · Progetto

a. istituire uno speciale programma di sorveglianza che permetta di verificare se sussiste un rischio per la salute umana tale da richiedere provvedimenti;

b. se necessario, avviare provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua in modo che, dal punto di vista della radioprotezione, adempia i requisiti previsti per la protezione della salute umana.

Sezione 5: Ricerca

Art. 194

1Le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, incaricare terzi di svolgere progetti di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, oppure parteciparvi esse stesse.

2L’IPS, il Laboratorio di Spiez e altri organismi della Confederazione, secondo le loro possibilità, rimangono a disposizione delle autorità di vigilanza per l’esecuzione di mandati di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione.

Capitolo 2: Commissione federale della radioprotezione

Art. 195

1La Commissione federale della radioprotezione (CPR) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199842 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2Presta consulenza al Consiglio federale, al DFI, al DATEC, al DDPS, all’IFSN, agli uffici interessati e alla Suva nelle questioni inerenti la radioprotezione. A questo scopo i suoi compiti consistono:

a. nell’informare periodicamente l’opinione pubblica sulla situazione della radioprotezione in Svizzera;

b. nel pronunciarsi segnatamente in merito:

1. all’interpretazione e alla valutazione di raccomandazioni internazionali concernenti la radioprotezione in vista di una loro applicazione in Svizzera;

2. all’elaborazione e allo sviluppo di principi unitari per l’applicazione delle prescrizioni relative alla radioprotezione;

3. alla radioattività ambientale, ai risultati della sorveglianza, all’interpretazione dei risultati e alle dosi di radiazione che ne risultano per la popolazione;

4. alla giustificazione nell’esposizione medica nell’ambito dell’articolo 41;

42 RS 172.010.1