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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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4Sono considerati costi di acquisto i costi per l’acquisizione degli apparecchi esclusi i costi di pianificazione. Sono considerati costi di esercizio i costi per la locazione di siti, la garanzia della sicurezza delle informazioni, la manutenzione, la riparazione e l’elettricità.
5Ogni anno l’UFSP e l’IFSN addebitano ai singoli gestori i costi dell’anno precedente per le stazioni di misurazione a loro assegnate.
Art. 191 Programma di prelievo di campioni e di misurazioni
1L’UFSP allestisce un programma di prelievo di campioni e di misurazioni in situazioni pianificate ed esistenti, in collaborazione con l’IFSN, la Suva, la CENAL e i Cantoni.
2I laboratori della Confederazione (l’IPS, l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque, e il Laboratorio di Spiez) sono tenuti a partecipare all’attuazione del programma di prelievo di campioni e di misurazioni e a mettere costantemente a disposizione le risorse umane e materiali necessarie. A tale scopo, è consentito ricorrere all’aiuto di terzi.
Art. 192 Raccolta dei dati, valutazione radiologica e rapporto
1L’IFSN, la Suva, la CENAL, i Cantoni e i laboratori coinvolti mettono a disposizione dell’UFSP i dati raccolti nel quadro della sorveglianza, dopo averli interpretati.
2L’UFSP valuta la situazione radiologica sulla base dei risultati del programma di sorveglianza di cui all’articolo 191. Calcola e verifica le dosi accumulate dalla popolazione. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 20 ottobre 201041 sugli interventi NBCN nelle situazioni di esposizione di emergenza.
3Accerta l’esposizione a radiazioni della popolazione secondo gli allegati 3–6.
4Allestisce e pubblica annualmente un rapporto sui risultati della sorveglianza e sulle dosi di radiazione che ne risultano per la popolazione.
Art. 193 Soglie di esame nella sorveglianza dell’ambiente
1Se nell’ambiente sono accertate concentrazioni di singoli radionuclidi artificiali suscettibili di comportare una dose efficace superiore a 10 μSv l’anno per una determinata via di esposizione e per gli individui della popolazione, incombe:
a. all’UFSP accertare la causa e informare l’autorità di vigilanza interessata; e
b. all’autorità di vigilanza interessata, se possibile, ordinare l’esecuzione di provvedimenti di ottimizzazione per ridurre l’immissione.
2Se nell’acqua potabile sono accertate concentrazioni di radionuclidi naturali suscettibili di comportare una dose efficace superiore a 100 Sv l’anno per gli individui della popolazione o, nel caso del radon, se la concentrazione è superiore a 100 Bq/l, l’UFSP deve:
41 RS 520.17