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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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5Entro un anno dalla conclusione o dall’interruzione di una sperimentazione clinica comprendente esami con sorgenti radioattive sigillate o non sigillate, lo sperimentatore trasmette all’UFSP un rapporto finale contenente tutte le indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare una stima retrospettiva delle dosi per le persone partecipanti.

6Non sussiste alcun obbligo di fare rapporto secondo il capoverso 5 nel caso di esami di routine di medicina nucleare con radiofarmaci omologati.

7Nell’ambito del parere di cui all’articolo 28 o su domanda, l’UFSP può prevedere ulteriori deroghe all’obbligo di fare rapporto di cui al capoverso 5.

7. Ordinanza del 27 giugno 199557 sull’assicurazione malattie

Art. 44 cpv. 3

3Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione di radiazioni ionizzanti in chiropratica, segnatamente l’articolo 19 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del …58 sulla radioprotezione nonché le relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale dell’interno.

8. Ordinanza del 19 dicembre 198359 sulla prevenzione degli infortuni

Sostituzione di un'espressione

In tutta l’ordinanza, l'espressione «Ufficio federale» è sostituito con «UFSP».

Art. 2 cpv. 2 lett. c

2Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabili:

c. agli impianti nucleari per quanto concerne la sicurezza nucleare, la sicurezza e la protezione tecnica contro le radiazioni, come anche per la protezione tecnica contro le radiazioni alle aziende sottoposte al controllo dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in virtù dell’ordinanza del …60 sulla radioprotezione;

57 RS 832.102

58 RS …

59 RS 832.30

60 RS …