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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 26 Comportamento in caso di eventi radiologici medici e incidenti

1Il perito di radioprotezione provvede affinché tutti gli eventi radiologici medici e tutti gli incidenti connessi con il funzionamento dell’acceleratore e le irradiazioni siano verbalizzati e registrati nel libretto d’impianto.

2Il perito in radioprotezione deve verificare che gli eventi radiologici medici siano notificati ai sensi dell’articolo 62 capoverso 3 ORaP e gli incidenti ai sensi dell’articolo 140 ORaP.

3Il perito in radioprotezione deve inoltre rispettare gli obblighi sanciti nell’articolo 15 ODmed10.

Art. 27 Procedura in caso di smantellamento o di sostituzione parziale di un

acceleratore

Se vi è la possibilità che parti dell’impianto di accelerazione siano state attivate, prima dello smontaggio o di uno smantellamento dell’impianto occorre verificare se tali parti siano state contaminate. Per il nulla osta concernente le parti dell’impianto attivate sono applicabili gli articoli 117 e 118 ORaP.

Sezione 8: Altri acceleratori di particelle impiegati in medicina

Art. 28

1Per gli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina, oltre alla domanda di licenza, il titolare della licenza deve presentare all’autorità preposta al rilascio delle licenze un rapporto sulla sicurezza secondo l’articolo 137 ORaP.

2In base alle indicazioni contenute nel rapporto sulla sicurezza, il richiedente illustra in quali punti si deroga alle prescrizioni della presente ordinanza in che misura si tiene conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 15 dicembre 200411 sulla radioprotezione per gli acceleratori d’elettroni impiegati in medicina è abrogata.

Art. 30 Licenze esistenti

I titolari di licenze per utilizzare acceleratori di particelle impiegati in medicina che sono state rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

10 RS 812.213

11 [RU 2005 285]