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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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4Il personale addetto al funzionamento dell’acceleratore deve registrare in un attestato di irradiazione le singole irradiazioni al paziente. Tale attestato deve essere a disposizione presso l’acceleratore dove è effettuata l’irradiazione al paziente.

5I documenti di cui ai capoversi 1–4 devono includere almeno i dati indicati nell’allegato 5.

6I documenti di cui ai capoversi 1–4 possono essere allestiti, memorizzati, elaborati e gestiti con sistemi di elaborazione elettronica dei dati (EED), a condizione che sia garantito che le persone che effettuano l’irradiazione abbiano accesso in qualsiasi momento a tali dati e possano stamparli, e che sia escluso il rischio di una loro involontaria cancellazione.

7I documenti di cui ai capoversi 1–4 devono essere conservati conformemente alle norme vigenti per le cartelle cliniche, ma per almeno 20 anni dopo l’ultimo trattamento. La leggibilità di questi documenti dev’essere garantita in caso di nuovi sviluppi o di cambiamento del sistema informatico di radio-oncologia clinica.

Sezione 5: Organizzazione interna e controllo

Art. 16 Istruzioni interne di radioprotezione

Il titolare della licenza provvede a stabilire istruzioni scritte di radioprotezione, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti di emergenza e alle regole di comportamento in caso di incidente. Tali prescrizioni devono essere costantemente adeguate alle condizioni attuali e consegnate o rese facilmente accessibili a tutte le persone che utilizzano acceleratori.

Art. 17 Documentazione dell’impianto

Il titolare della licenza provvede affinché la documentazione completa dell’acceleratore ai sensi dell’articolo 12 capoversi 1–4 sia disponibile in qualsiasi momento.

Art. 18 Coinvolgimento di fisici medici

1Per assicurare la garanzia della qualità, sorvegliare l’esercizio dell’acceleratore e provvedere alla pianificazione dell’irradiazione secondo l’articolo 19 ORaP, il titolare della licenza deve impiegare nell’azienda almeno il seguente numero di fisici medici assunti a tempo pieno: numero di acceleratori in funzione più uno.

2Nel singolo caso l’autorità di vigilanza ordina un maggiore coinvolgimento di fisici medici rispetto a quanto prescritto al capoverso 1 qualora l’esperienza o lo stato della scienza e della tecnica e i rimanenti principi della radioprotezione lo richiedano.

3Nel singolo caso l’autorità di vigilanza può autorizzare il coinvolgimento di un numero inferiore di fisici medici rispetto a quanto prescritto al capoverso 1 qualora misure idonee garantiscano che il rischio radiologico rimanga equivalente.

4Il titolare della licenza deve fissare per scritto i compiti e le competenze del fisico medico. Deve esserne assicurata e disciplinata per scritto la supplenza.