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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3Il titolare della licenza provvede affinché i dati necessari oltre alle informazioni sui dispositivi vengano registrati nel libretto d’impianto, nelle istruzioni per l’uso o nella descrizione tecnica.
4Il libretto d’impianto, le istruzioni d’uso e la descrizione tecnica devono essere redatti nella lingua usata abitualmente nell'azienda e contenere almeno i dati di cui all’allegato 4.
5Al momento della consegna dell’acceleratore al titolare della licenza, il fornitore deve impartire un’adeguata formazione al personale addetto al funzionamento.
Sezione 4: Obblighi di diligenza
Art. 13 Protezione delle persone
1Durante l’irradiazione nessuno oltre al paziente deve trattenersi nel locale di irradiazione. Il personale addetto al funzionamento deve sincerarsene prima di lasciare il locale e iniziare l’irradiazione.
2Le persone che si trattengono nel locale di irradiazione durante le pause di irradiazione possono ricevere all’interno dello stesso, in condizioni di utilizzo terapeutico conforme alla destinazione, una dose efficace massima di 0,02 mSv alla settimana. Qualora tale valore non possa essere rispettato nonostante adeguamenti all’apparecchiatura o edili, il titolare della licenza deve provvedere ad appropriate limitazioni di accesso.
Art. 14 Istruzione del personale
1Prima di prendere servizio, il personale neoassunto deve essere istruito dal perito in radioprotezione in merito alle pertinenti regole di radioprotezione.
2Il personale addetto alle pulizie può lavorare nella zona sorvegliata soltanto se è stato istruito da una persona con formazione in radioprotezione.
3Le istruzioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere aggiornate a intervalli adeguati.
Art. 15 Documentazione relativa alle irradiazioni
1Prima dell’irradiazione, il medico curante deve approntare per ogni paziente istruzioni mediche inerenti al trattamento. Le successive modifiche devono essere verbalizzate e motivate.
2Prima dell’irradiazione, per ogni paziente si deve stabilire una pianificazione individuale di irradiazione sotto la responsabilità del fisico medico.
3In base alla pianificazione individuale di irradiazione, le persone responsabili ai sensi dei capoversi 1 e 2 iscrivono nelle istruzioni di irradiazione specifiche per il singolo paziente le indicazioni necessarie all’esecuzione delle irradiazioni, in particolare quelle relative alla regolazione dell’acceleratore e al posizionamento del paziente. In caso di modifiche della pianificazione di irradiazione le istruzioni devono essere aggiornate.