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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 19 Sorveglianza da parte del perito in radioprotezione
Il perito in radioprotezione sorveglia e controlla periodicamente il rispetto delle prescrizioni di radioprotezione all’interno dell’azienda, in particolare l’impiego di tecniche di lavoro appropriate.
Sezione 6: Garanzia della qualità
Art. 20 Programma di garanzia della qualità
1Il titolare della licenza provvede affinché sia applicato un programma di garanzia della qualità che comprenda tanto gli aspetti medici della radioterapia quanto quelli specificamente connessi all’acceleratore e alla fisica medica.
2Occorre tenere conto delle esperienze e dello stato della scienza e della tecnica. Nello specifico è necessario tenere conto:
a. delle raccomandazioni delle organizzazioni scientifiche internazionali e nazionali, in particolare della Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica Medica (SSRFM);
b. delle norme nazionali e internazionali in materia;
c. delle guide dell’UFSP.
Art. 21 Esecuzione
1Il titolare della licenza provvede affinché l’acceleratore sia sottoposto almeno una volta all’anno a un esame dello stato. Gli impianti devono essere esaminati da personale tecnico appositamente formato, il quale ne verifica lo stato e la funzionalità conformemente alle specifiche del fabbricante e alle norme internazionali o nazionali. In occasione di tale esame vengono verificati ed eventualmente adeguati i livelli di riferimento per gli esami di stabilità di cui al capoverso 3.
2Dopo riparazioni e interventi sull’impianto è sempre necessario un esame dello stato, in cui sono controllati i componenti e gli elementi interessati, sotto la responsabilità del fisico medico.
3Il titolare della licenza provvede affinché l’acceleratore sia sottoposto regolarmente all’esame di stabilità. I requisiti sono stabiliti nell’allegato 6. Il fisico medico è responsabile della corretta esecuzione di tale esame.
Art. 22 Libretto d’impianto
1Il fisico medico provvede affinché i risultati della garanzia di qualità quali il collaudo, la manutenzione e l’esame dello stato, il controllo degli elementi determinanti la dose, i controlli periodici e gli esami di stabilità, le anomalie di funzionamento e la loro riparazione e gli eventi siano verbalizzati e documentati nel libretto d’impianto. Il contenuto minimo del libretto d’impianto è indicato nell’allegato 4.
2Il libretto d’impianto può essere gestito in forma elettronica, a condizione che ne sia garantita la completezza.