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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 142Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Legislazione svizzera in materia di radioprotezione

L’ordinanza del 21 novembre 19971 concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate contiene prescrizioni emanate dal Dipartimento che completano e precisano l’ordinanza sulla radioprotezione del xxx2 (ORaP).

La revisione della presente ordinanza tiene conto delle necessarie modifiche in conseguenza della revisione totale dell’ORaP. L’adeguamento alla terminologia della nuova ORaP comporta anche un adeguamento del titolo dell’atto, pertanto la vigente «ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate» si chiamerà «ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive». Per la nuova ordinanza sarà adottata l’abbreviazione MSRa. Oltre alla manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate, la MSRa disciplina anche la manipolazione di sorgenti sigillate non destinate a uso medico che sinora era disciplinata soltanto nell’ORaP. Sono state inoltre effettuate riorganizzazioni testuali e correzioni finalizzate a una migliore comprensione.

Direttive internazionali

Con la revisione dell’ORaP e, quindi, della MSRa sono stati ampiamente recepiti i requisiti fondamentali in materia di radioprotezione sanciti dalle direttive e dagli standard internazionali, ad esempio dai Basic Safety Standards (BSS)3.

1.2 Contenuti della revisione, principali modifiche

Adeguamenti all’ORaP rivista e all’attuale avamprogetto ORaP (AP-ORaP):

Denominazione di zone die lavoro e zone

La nozione di «zona controllata» è stata sostituita nell’ORaP, a causa di una rielaborazione del concetto di zone di lavoro e zone, con «zona controllata» e «zona sorvegliata».

Messa in sicurezza di sorgenti radioattive

Sono state definite misure per la messa in sicurezza di sorgenti altamente radioattive e si esige l’elaborazione di un piano specifico di sicurezza che deve essere sottoposto a verifica all’autorità di vigilanza. Le misure previste tengono conto delle raccomandazioni della International Atomic Energy Agency (IAEA).

Requisiti per le zone

Per i diversi tipi di zone sono state emanate prescrizioni concernenti le misure di sicurezza che corrispondono ai requisiti per le zone di lavoro in base al possibile potenziale di pericolo.

Requisiti per la schermatura dei locali di medicina nucleare

I locali e le zone dove soggiornano pazienti esposti a sorgenti radioattive a scopi diagnostici o terapeutici devono essere schermati in misura sufficiente rispetto ai locali adiacenti. Ciò riguarda soprattutto le stanze dei pazienti sottoposti a terapia e i locali dove sostano i pazienti della diagnostica PET (p. es. esami con F-18 FDG). Sono stati definiti requisiti specifici per la schermatura di questi locali.

Dimissione dopo una terapia con sostanze radioattive

Rispetto al disciplinamento dell’ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate viene stabilito, invece del valore di 5 μSv l’ora, un limite per la dimissione di 10 μSv l’ora a 1 metro di distanza dal paziente. Questo valore è compatibile con le raccomandazioni della Commissione europea «Protezione dalle radiazioni 97»4 e tiene conto del fatto che nella maggior parte dei Paesi europei sono ammesse attività residue più elevate al momento della dimissione.

1 RS 814.554

2 RS 814.501

3 IAEA BSS: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards No. GSR Part 3, 2011

4 Cfr. Protezione dalle radiazioni 97, Protezione dalle radiazioni conseguenti a terapia con iodio-131 (esposizioni dovute a pazienti esterni o a pazienti dimessi dal centro di cura), Commissione europea, Direzione generale «Ambiente», 1998