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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
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tecnica. Una clausola in tal senso, che consente di derogare a prescrizioni tecniche e d’esercizio (operative), è esplicitamente contenuta anche nella MSRa. Appropriate misure devono tuttavia sempre garantire che il rischio radiologico sia uguale (o inferiore) a quello incorso se le disposizioni della presente ordinanza fossero osservate. L’UFSP verifica l’ammissibilità della deroga solo su domanda di un richiedente o di un titolare della licenza.
Art. 4 Messa in sicurezza di sorgenti radioattive
L’articolo 111 AP-ORaP esige misure, specificate nel presente articolo, sulla messa in sicurezza di sorgenti altamente radioattive (per impedire l’accesso non autorizzato o la sottrazione). Le misure proposte tengono conto delle raccomandazioni emanate dalla International Atomic Energy Agency (IAEA).
Art. 5 Vincoli per la manipolazione di sorgenti non sigillate
Il contenuto rimane invariato rispetto al vigente articolo 4.
Art. 6 Tipi di settore
Per regolamentare l’accesso alle zone sono definiti tipi di settore, per i quali vengono stabilite le intensità di dosi ambientali ammesse e le condizioni dell’accesso e della permanenza. La norma corrisponde alla prassi attuale negli impianti nucleari e nella maggior parte degli impianti di ricerca con modello a zone. È stata ripresa dalla direttiva HSK-R-075.
Capitolo 2: Misure edili di radioprotezione ed equipaggiamento
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Piani relativi alle misure tecniche edili di radioprotezione
Cpv. 1
Per i locali di irradiazione e i locali utilizzati per la medicina nucleare, tra cui i locali di applicazione, i locali scanner e di riposo, nonché le stanze dei pazienti sottoposti a terapia, devono essere presentati all’autorità preposta al rilascio delle licenze, oltre alla domanda di licenza, i piani relativi alle misure tecniche edili di radioprotezione con i necessari dati e i calcoli sulle schermature. Con queste indicazioni l’autorità preposta al rilascio delle licenze può valutare se le misure tecniche edili previste per la radioprotezione sono sufficienti. La forma della tabella di calcolo e l’entità dei dati necessari sono indicate nel modello all’allegato 7.
Cpv. 2
Poiché i piani relativi alle misure tecniche edili sono in prevalenza allestiti dalla ditta che si occupa dell’installazione dell’impianto e vengono messi a disposizione per presentare la domanda di licenza, i dati e l’esecuzione dei lavori devono essere verificati dal perito. La verifica prevede tra l’altro di controllare se per i calcoli sono stati utilizzati i parametri d’esercizio indicati dal richiedente e se le distanze prestabilite, i materiali previsti per la costruzione e gli spessori dei materiali, nonché l’utilizzo dei locali adiacenti, corrispondono alla situazione effettiva. Questa disposizione si è affermata nella vigente ordinanza sui raggi X per uso medico.
Art. 8 Tecnica di costruzione, contrassegno e certificato delle sorgenti radioattive si-
gillate
Analogamente alla disposizione di cui all’articolo 3 ORM, anche per le sorgenti radioattive non ad uso medico si richiede che il produttore e il fornitore di ogni sorgente radioattiva sigillata fornisca un certificato delle sorgenti che le specifichi con le indicazioni elencate.
Art. 9 Approvazione dei piani secondo la legge sul lavoro
Il contenuto corrisponde al vigente articolo 7.
5 Richtlinie für den überwachten Bereich der Kernanlagen und des Paul Scherrer Institutes (solo in tedesco), IFSN, giugno 1995