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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 145Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 2: Zone di lavoro e zone

Art. 10 Caratteristiche edili

La regolamentazione sulle caratteristiche edili viene estesa alle zone di cui all’articolo 96 AP-ORaP. Per una migliore visione d’insieme i requisiti edili delle zone di lavoro e delle zone sono riportati nella tabella all’allegato 5. L’entità delle misure edili rimane invariata rispetto ai requisiti sinora in vigore.

Art. 11 Settori tagliafuoco

Cpv. 1 e 2

Le diverse affermazioni dei periodi 1-3 del vigente articolo 5 capoverso 1 sono state suddivise tra gli articoli 10 e 11 capoversi 1 e 2.

Cpv. 3

Corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 1 lettera a.

Cpv. 4

Corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 2.

Art. 12 Pavimenti, superfici di lavoro, cappe aspiranti

Cpv. 1

Una rigorosa applicazione della disposizione può essere sproporzionata in caso di impiego esclusivo di radionuclidi a vita breve oppure in zone dove esistono soltanto costituenti attivati degli impianti. In questi casi possono essere ammesse deroghe secondo l’articolo 3 AP-ORaP.

Cpv. 2

In merito ai requisiti per i laboratori chimici, le direttive CFSL contengono ad esempio avvertenze sulle caratteristiche di pavimenti e superfici di lavoro che, se fossero intaccati dai detergenti impiegati, diverrebbero difficilmente decontaminabili.

Cpv. 3

Corrisponde al vigente articolo 5 capoverso 5.

Art. 13 Accesso

I requisiti dettagliati per l’accesso alle zone di lavoro e alle zone sono riportati nella tabella all’allegato 5 e rimangono invariati rispetto all’ordinanza vigente concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate.

Art. 14 Lavabi

Nella sostanza l’articolo corrisponde alle disposizioni sinora in vigore. Dal momento che l’esigenza di un lavabo all’interno di una zona di lavoro è in contraddizione con i requisiti di locali sterili (ad esempio laboratorio di radiofarmacia), l’articolo 3 prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di concedere deroghe nel caso in cui siano adottate altre misure per evitare la propagazione delle contaminazioni. Questo avviene, ad esempio, se la zona di lavoro è accessibile tramite una serranda munita di un lavabo. Il requisito dell’utilizzo esclusivo di asciugamani monouso di cui al capoverso 3 è stato ripreso dal vigente allegato 3 numero 7.

Art. 15 Scarichi per rifiuti liquidi

La disposizione è ora vincolante anche per le zone.

Art. 16 Aerazione

I requisiti per l’areazione devono essere stabiliti anche per le zone e sono contenuti nella tabella all’allegato 5. In aggiunta al precedente articolo 11 è richiesto che il corretto funzionamento dell’aerazione (mantenimento della depressione) sia verificato ogni anno.

Art. 17 Scarico dell’aria

L’emissione dello scarico dell’aria dalle zone di lavoro e dalle zone viene definita anche per il perimetro aziendale. Anche qui si applicano i limiti di immissione considerando il periodo di permanenza, che per un perimetro aziendale è di regola a 40 ore la settimana.