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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 146Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 5
L’esigenza della sorveglianza e dell’allestimento di un bilancio dell’aria espulsa viene ulteriormente precisata all’articolo 18. Il capoverso si riferisce alla verifica dello scarico e non al filtraggio dello scarico. Per questo motivo la disposizione è stata ripresa dall’articolo 18 e inserita qui.
Art. 18 Filtri
Cpv. 1
La scelta dei filtri appropriati è determinata dai radionuclidi utilizzati tenendo conto delle norme internazionali come DIN 25425-1:2013-05.
Cpv. 4
Rispetto all’attuale articolo 12 capoverso 5 viene precisata la periodicità della verifica del filtro. Una verifica annuale dell’efficacia dei filtri è un onere sostenibile.
Sezione 3: Siti di deposito di sorgenti radioattive
Art. 19 Accesso
Le condizioni dell’accesso limitato per i siti di deposito sono state spostate dalle definizioni ai capoversi 1 e 2. A differenza di quanto avviene nel vigente articolo 10, le disposizioni si applicano anche alle sorgenti sigillate. I requisiti edili rimasti invariati rispetto all’attuale normativa sono riportati nella tabella all’allegato 5.
Art. 20 Scopo e allestimento
Il presente articolo corrisponde al vigente articolo 15 capoverso 1.
Art. 21 Intensità di dose ambientale all’esterno dei siti di deposito
Il presente articolo corrisponde al disciplinamento del vigente articolo 3 riguardante la schermatura dei siti di deposito.
Art. 22 Protezione dagli incendi
In realtà le sorgenti sigillate, in particolare quelle altamente radioattive, hanno in prevalenza la certificazione ISO, di conseguenza sono anche protette dagli incendi. In caso d’incendio c’è tuttavia il rischio che la schermatura si fonda e i soccorritori siano dunque in pericolo.
Art. 23 Aerazione
Nessuna osservazione.
Sezione 4: Trattamento delle acque di scarico, impianti di controllo
Art. 24 Controllo e ritenzione delle acque di scarico
Cpv. 1
I requisiti del vigente articolo 13 capoversi 1 e 3 sono riuniti nel capoverso 1. La disposizione del vigente articolo 13 capoverso 2 viene tralasciata, perché non vale in particolare per le stanze dei pazienti sottoposti a terapia, anch’esse da classificare come zona di lavoro C.
Cpv. 2
L’esigenza d’installare obbligatoriamente un impianto di controllo delle acque di scarico è stabilita non solo per le zone di lavoro di tipo A, ma anche per le zone di tipo l–lV. In linea di principio tutte le condotte delle acque di scarico provenienti da queste zone devono essere allacciate all’impianto di controllo delle acque di scarico.
Cpv. 3
Corrisponde al capoverso 5 del precedente articolo 13.
Art. 25 Disposizione dell’impianto di controllo delle acque di scarico
Il presente articolo rimane nella sostanza invariato rispetto alla normativa vigente. Dal momento che sono tuttora in funzione serbatoi interrati e non è possibile effettuare un controllo visivo di eventuali perdite, al capoverso 3 viene inoltre stabilito come verificare l’ermeticità di tali impianti. Al capoverso 6