Rapporti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Commenti ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto ed esclusioni dal campo d’applicazione
Questo articolo disciplina il campo d'applicazione dell’ordinanza.
La formazione per le persone che fanno parte di organizzazioni di pronto soccorso è già contemplata dall’ordinanza vigente. e ora è sancita anche nel campo d'applicazione. In analogia all’AP-ORaP, il concetto di organizzazioni di pronto soccorso non viene più utilizzato. Per definire in modo più esaustivo i servizi interessati, si rimanda all’articolo 154 AP-ORaP.
Art. 2 Obiettivi della formazione e del perfezionamento
Per garantire la manipolazione in sicurezza delle radiazioni ionizzanti, tutte le formazioni devono contenere determinati aspetti fondamentali della radioprotezione. In questo articolo vengono pertanto stabiliti gli obiettivi generali della formazione e del perfezionamento per le persone di cui all’articolo 11 AP-ORaP.
Art. 3 Riconoscimento di corsi di formazione e di formazioni individuali
Il nuovo articolo corrisponde all'articolo 6 vigente. Ai sensi degli articoli 15 e 17 AP-ORaP, le formazioni in radioprotezione devono essere riconosciute.
Il capoverso 3 è stato ampliato e ora permette il riconoscimento, oltre che delle formazioni estere, anche delle formazioni individuali acquisite per un’altra attività. Di fatto, si riconosce l’equivalenza delle formazioni tra diversi ambiti di vigilanza o di formazioni diverse nello stesso ambito di vigilanza. Come per il riconoscimento delle formazioni estere, bisogna garantire l’equipollenza della formazione in radioprotezione.
Sezione 2: Riconoscimento di formazioni e perfezionamenti
Art. 4 Durata di validità
Il testo del nuovo articolo è stato ripreso dall’articolo 7 dell’ordinanza vigente e rimane in vigore come tale.
Art. 5 Condizioni per lo svolgimento di un’attività permessa
Il capoverso 1 disciplina le condizioni per lo svolgimento di un’attività permessa per persone che hanno assolto una formazione riconosciuta per esercitare la funzione di perito, ma non hanno frequentato il necessario perfezionamento riconosciuto.
Secondo il capoverso 2, l’autorità di riconoscimento stabilisce, con oneri specifici per la licenza, un termine entro il quale la persona che desidera esercitare la funzione di perito deve assolvere un perfezionamento riconosciuto. Nelle disposizioni transitorie (articolo 14) è disciplinato l’obbligo di perfezionamento all’entrata in vigore dell’ordinanza.
Art. 6 Procedura
Questo articolo descrive sia la procedura per il riconoscimento dei corsi di formazione e perfezionamento sia quella per il riconoscimento della formazione individuale secondo l’articolo 3.
Art. 7 Contenuto della domanda di riconoscimento per i corsi di formazione e perfezionamento
Questo articolo descrive la documentazione che una domanda di riconoscimento per corsi di formazione e perfezionamento o per procedure di riconoscimento deve contenere. Stabilisce inoltre che per i corsi di perfezionamento non è richiesto l’esame finale, ma il contenuto del perfezionamento deve dimostrare di soddisfare almeno due dei tre punti seguenti:
ripetizione delle conoscenze acquisite nella formazione di base in radioprotezione;
aggiornamento delle conoscenze in radioprotezione sulla base dei nuovi sviluppi;