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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 16 Schermatura degli impianti
Il requisito nei confronti della misurazione della schermatura si riferisce ai locali di irradiazione o alla delimitazione delle zone sorvegliate. Il concetto «settore delimitato» presente nell’ordinanza vigente viene sostituito da «zona sorvegliata» ai sensi dell’articolo 91 AP-ORaP.
Capoverso 1:
Le dosi ambientali massime elencate non valgono per gli impianti mobili.
L’ordinanza vigente stabilisce una dose ambientale massima consentita di 100 μSv all’ora. D'ora in poi la materia sarà disciplinata dal capoverso 3, che stabilisce una frequenza di esercizio minima di un’ora alla settimana.
Capoverso 2:
Il requisito per la delimitazione della zona sorvegliata per l’impiego di impianti mobili è stato ripreso dal precedente articolo 60 capoverso 3 ORaP.
Capoverso 3:
Per gli impianti con radiazione continua, l’intensità di dose massima consentita all’esterno della zona sorvegliata può essere calcolata sulla base della dose ambientale e della frequenza d’esercizio e verificata con un apparecchio di misurazione dell’intensità di dose. Per gli impianti con radiazione pulsata non è possibilie la verifica con un apparecchio di misurazione dell’intensità di dose.
Art. 17 Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione
Capoverso 1 lettera c
L’entità e la forma della tabella per il calcolo della schermatura necessaria sono indicate all’allegato 7. In tal modo viene creato uno strumento per garantire che si sia tenuto conto di tutti i parametri di esercizio necessari. L’ordinanza sui raggi X contiene già un modello di tabella di calcolo che in passato è stato utile.
Capoverso 1 lettera d
I dispositivi di segnalazione e di sicurezza sono parte integrante delle misure edili di radioprotezione e devono perciò essere descritti nella documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione.
Capoverso 2
Dato che la documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione spesso è realizzata dalla ditta installatrice dell’impianto ed è messa a disposizione del richiedente, le indicazioni e l’esecuzione della costruzione devono essere esaminate dal perito. L’esame consiste, tra l’altro, nel controllare se ai fini dei calcoli sono stati utilizzati i parametri di esercizio previsti dal richiedente e se le distanze prescritte, i materiali da costruzione e i relativi spessori pianificati, nonché l’utilizzo dei locali confinanti, corrispondono alla situazione reale. Questa regolamentazione ha dimostrato di essere valida nell’ordinanza sui raggi X vigente.
Sezione 4: Protezione delle persone
Art. 18
Nessuna modifica rilevante. Per gli impianti non dotati di un dispositivo di protezione totale o parziale, l’autorità di vigilanza ha la possibilità, in singoli casi, di autorizzare deroghe al capoverso 1, qualora sia garantito che in ogni punto accessibile i limiti di dose vigenti per la popolazione di cui all’articolo 34 AP-ORaP non siano superati.
Sezione 5: Manutenzione, ristrutturazione, riparazione e controllo
Art. 19
In particolare dopo una ristrutturazione o una riparazione deve essere controllato, nell’ambito del collaudo, se sono rispettati i vincoli per le intensità di dose ambientale . In questo modo viene garantito che dal punto di vista tecnico di radioprotezione le parti dell’impianto rilevanti ai fini della sicurezza rispondano ai requisiti e siano state montate a regola d’arte.