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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Il 1° ottobre 1994 è entrata in vigore la nuova legge sulla radioprotezione (LRaP)1 e la relativa ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)2. L’ORaP è attualmente in fase di completa revisione.

L’ORaP definisce in alcuni settori solamente gli obiettivi di protezione e delega la definizione di disposizioni esecutive tecniche per l’attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione alle ordinanze dipartimentali.

La presente versione rivista dell’ordinanza sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (ordinanza sulla radioprotezione degli impianti) contiene prescrizioni dipartimentali che completano e precisano l’attuale avamprogetto dell’ORaP (in seguito AP-ORaP).

Con la revisione dell’ORaP, e quindi anche dell’ordinanza sulla radioprotezione degli impianti, si tiene conto il più possibile degli aspetti fondamentali della radioprotezione riportati in direttive e standard internazionali come ad esempio nelle Norme fondamentali internazionali (Basic Safety Standards, BSS)3.

1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche

In generale, l’ordinanza è stata adeguata allo stato della tecnica e alle attività correnti.

In aggiunta agli impianti dotati di un dispositivo di protezione totale sono stati introdotti gli impianti dotati di un dispositivo di protezione parziale e ne sono stati stabiliti i requisiti. Si tratta di impianti con una schermatura che:

- confina completamente le radiazioni dirette, diffuse e parassite, escluse le aperture per l'introduzione dei campioni e

- le scherma in modo tale da ridurre l’intensità di dose ambientale alla distanza di 10 cm dalla superficie a meno di 1 microsievert all’ora affinché

- in ogni punto accessibile per la manipolazione conforme alle disposizioni i limiti di dose per la popolazione non possano essere superati

Rientrano in questa categoria gli impianti a raggi X frequentemente utilizzati per il controllo dei bagagli.

Nell’ordinanza sono introdotti ex novo i requisiti degli impianti a raggi X portatili con prestazione limitata (spettrometri a fluorescenza). I requisiti di sicurezza ai fini della radioprotezione richiesti per questi apparecchi portatili ampiamente diffusi devono essere rispettati e sono attuati già oggi.

Nella revisione dell’ordinanza sulla radioprotezione si è mirato anche a un’armonizzazione delle disposizioni esecutive. L’ordinanza sulla radioprotezione degli impianti è stata quindi armonizzata con l’ordinanza concernente la radioprotezione relativa agli impianti a raggi X per uso medico (ordinanza sui raggi X)4 e l’ordinanza concernente la manipolazione delle sorgenti radioattive non sigillate5.

1.3 Ripercussioni

1.3.1 Confederazione

L’attuazione delle nuove disposizioni avviene nell’ambito della funzione di autorizzazione e vigilanza dell’UFSP e della funzione di vigilanza della SUVA.

1.3.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

1 RS 814.50

2 RS 814.501

3IAEA BSS: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards No. GSR Part 3, 2011

4 RS 814.542.1

5 RS 814.554